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  • Bonus 150 euro a Novembre

    Lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno nella busta paga e nel cedolino di novembre il Bonus una tantum di 150 euro predisposto dal Decreto Aiuti Ter. Il Bonus ha la stessa motivazione di quello precedente di 200 euro con l'obiettivo di dare sostegno ai beneficiari di fronte agli aumenti generalizzati di periodo, soprattutto sul versante bollette energia e gas. A chi spetta Il Bonus spetta, tra glia altri, ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico ed ai pensionati con reddito annuo lordo fino a 20.000 euro. Con il medesimo limite reddituale il beneficio è ammesso anche per i lavoratori autonomi. Come per il Bonus 200 euro il dipendente presenta al datore di lavoro la stessa dichiarazione già presentata. L'erogazione è effettuata direttamente dall'INPS in base alle informazioni reddituali in suo possesso. Altri beneficiari e modalità di erogazione - Lavoratori autonomi: se hanno percepito il Bonus 200 euro percepiranno anche quello 150 euro se il reddito complessivo lordo 2021 risulta inferiore a 20.000 euro - Lavoratori domestici: se hanno percepito il Bonus 200 euro percepiranno automaticamente anche quello 150 euro senza necessità di alcuna ulteriore domanda - Disoccupati: se percepiranno Naspi nel mese di novembre il contributo sarà annesso alla Naspi, anche se agricola - Percettori di Reddito di Cittadinanza: riceveranno il Bonus con l'accredito del mese di novembre, a meno che nel nucleo familiare non siano presenti componenti che abbiano percepito il contributo in qualità di altra categoria Chi deve inoltrare domanda - Lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, sempre con limite di reddito inferiore a 20.000 euro - Lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato e intermittente con almeno 50 giornate lavorative e stesso limite reddituale di cui sopra - Lavoratori dello spettacolo e assegnisti di ricerca Per saperne di più e per assistenza alla presentazione delle domanda contattaci all'indirizzo: info@atub.it

  • Bonus Affitti 2022 Torino

    Contributo del Fondo per il Sostegno alla locazione, annualità 2022 Dal 24 ottobre e fino al 30 novembre è possibile presentare domanda per il Contributo del Fondo per il Sostegno alla locazione, annualità 2022. Requisiti - Richiedente cittadino italiano, oppure di Stato aderente la UE, oppure cittadini extra-europei o apolidi in possesso di permesso di soggiorno valido - Richiedente residente nel Comune di Torino - Richiedente titolare di contratto di locazione ad uso abitativo con importo della locazione non superiore a euro 6.000 annui (categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6) - Richiedente in possesso di ISEE 2022 Entità del contributo - Fascia A: valore del reddito complessivo familiare non superiore a euro 13.619,58 e valore ISEE non superiore a euro 21.752,42. Contributo del 14% del canone annuo con limite massimo euro 3.000 - Fascia B: valore del reddito complessivo familiare tra 13.619,58 euro e 25.000,00 euro e valore ISEE non superiore a euro 21.752,42. Contributo del 24% del canone annuo con limite massimo euro 2.300 Il contributo sarà erogato in base alla disponibilità fondi con precedenza ai richiedenti di Fascia A. Nel caso in cui la fascia B non fosse soddisfabile completamente sarà data precedenza ai richiedenti in ordine di reddito più basso ed incidenza del canone annuo sul reddito più alta. Non saranno erogati contributi di importo inferiore a 50 euro. Nel caso di decesso del richiedente il contributo eventualmente dovuto sarà erogato ad altro componente del nucleo familiare come formato alla data di presentazione. Per saperne di più e per assistenza alla presentazione della domanda contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Rimborso Buoni Postali Fruttiferi serie AA1

    Il Giudice decide in favore del consumatore ordinando il rimborso al cliente di un Buono Postale Fruttifero serie AA1, nonostante l’Ufficio Postale in prima battuta avesse negato tale rimborso adducendo alla prescrizione del titolo. Nel caso specifico della sentenza in esame, quella del Giudice di Pace di Campobasso del 31/05/2022 n.227, il risparmiatore era in possesso di un Buono Postale Fruttifero della serie AA1 e per questo si era recato presso l’Ufficio Postale per incassare il suo risparmio comprensivo di interessi. L’Ufficio postale gli nega il pagamento per il motivo sopra citato. Peccato però che in fase di sottoscrizione del Buono l’Ufficio Postale non aveva rilasciato al cliente nessun Foglio Informativo e sul Buono non era presente nessuna dicitura, nessuna etichetta e nessun timbro che indicassero la data di emissione e meno che mai quella di scadenza. Il cliente quindi non poteva conoscere, almeno direttamente, la data di scadenza e quindi, in seconda battuta, quella della eventuale prescrizione del titolo. Poste Italiane nel caso specifico si difende sostenendo che quella serie di Buoni era stata istituita con DM Tesoro del 19/12/2000 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della relativa emissione. Quindi il cliente poteva conoscere le date di emissione e scadenza informandosi diligentemente consultando la GU. Quindi secondo questo orientamento il cliente non sarebbe stato danneggiato dalla scarsa trasparenza, peraltro obbligatoria per gli intermediari bancari e finanziari, ma al più avrebbe potuto lamentarsi della scarsa professionalità dell’operatore allo sportello. Il Giudice nel caso in esame ha invece optato per una diversa interpretazione, analoga a quella della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20/05/2020 n.306. in sostanza il Giudice ha ribadito che si tratta di un tipico caso di violazione dei principi di correttezza e buona fede. I clienti hanno diritto al rimborso in quanto al momento della sottoscrizione non sono stati messi in condizione di conoscere i termini di scadenza del titolo e quindi nemmeno quelli di prescrizione. I termini di prescrizione pertanto dovranno iniziare a decorrere dal momento in cui i clienti vengono a conoscenza del diritto da esercitare. Per saperne di più e valutare il tuo caso contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Ammortamento alla francese illegittimo

    Il Giudice condanna la banca a rimborsare il cliente 24.765,60 euro pari alla differenza tra la somma degli interessi complessivamente pagati e quella correttamente ricalcolata al medesimo TAN ma con capitalizzazione semplice anziché composta. Caso specifico della sentenza in esame del Tribunale di Torre Annunziata del 10/10/2022 n.3268. Si tratta di un mutuo ipotecario stipulato e poi rinegoziato tra cliente e banca che prevedeva un rimborso rateale semestrale attraverso un piano di ammortamento alla francese. Il piano era calcolato con formula di capitalizzazione composta mai menzionata in contratto. Come spesso accaduto e come spesso commentato il piano di ammortamento alla francese non è di per sé illegittimo, ma lo diventa quanto gli interessi che sono contenuti nelle sue rate vengono calcolati attraverso la formula dell’interesse composto, quindi attraverso capitalizzazione composta, e soprattutto quando tale criterio non viene menzionato in contratto. Accade quindi, come in questo caso, che il capitale rimborsato produca interessi calcolati su interessi maturati ma non ancora esigibili perché non scaduti, generando quindi un fenomeno anatocistico illegittimo. Il ragionamento si basa sul criterio di trasparenza; il cliente deve essere messo a conoscenza del fatto che la capitalizzazione composta è più onerosa rispetto a quella semplice. Il cliente deve poter disporre delle informazioni utili ad una sua scelta consapevole. Per saperne di più e per valutare il tuo caso contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Bonus il calendario delle scadenze

    Molti dei numerosi Bonus attivi in questi ultimi mesi hanno scadenza entro fine anno 2022. Le modalità di presentazione delle domande e le relative scadenze sono differenti da un bonus all’altro, come anche i requisiti per ottenerli sono differenti. Talvolta, nella maggior parte dei casi, il cittadino deve disporre di ISEE in corso di validità. Di seguito indichiamo le scadenze per la presentazione delle domande suddivise per singolo Bonus. Scadenze suddivise per Bonus 30 novembre 2022 Bonus 200 euro: scadenza domanda solo per i lavoratori autonomi Bonus 150 euro: erogazione automatica per gli aventi diritto e per coloro che lo hanno già ottenuto con stessa modalità nella tornata precedente 31 dicembre 2022 Bonus bollette per i lavoratori dipendenti: viene erogato volontariamente, ed al limite selettivamente, dalle imprese private ai propri dipendenti. L’impresa lo deduce dall’imponibile fiscale al 100% Bonus trasporti: contributi fino al 100% dell’acquisto di abbonamento per trasporto pubblico con un massimo di euro 60,00 Bonus mobili e elettrodomestici: contributo in termini di sconto fiscale del 50% sulla spesa sostenuta per mobili ed elettrodomestici, se acquistati nel contesto della ristrutturazione edilizia. Spesa massima ammissibile a contributo euro 10.000,00 che si ridurranno alla metà nell’anno 2023 Bonus mutuo prima casa per giovani età inferiore 36 anni: azzeramento delle imposte di acquisto prima casa per gli acquirenti con meno di 36 anni ed ISEE inferiore a euro 40.000,00 Bonus televisioni e decoder: sconto di euro 50,00 per l’acquisto di televisioni o decoder in vista del nuovo sistema di ricezione digitale terrestre. Necessario ISEE inferiore a euro 20.000,00 Bonus Part Time: contributo una tantum di euro 550,00 per chi ha svolto lavoro part time nel 2021. Il richiedente deve aver svolto lavoro subordinato part time “verticale e ciclico”, ossia deve aver lavorato anche a tempo pieno ma non tutti i giorni della settimana, ciclicamente, ossia non a periodi continui. Alla data di presentazione della domanda il lavoratore non deve essere occupato e nemmeno percepire Naspi Per saperne di più contattati all’indirizzo: info@atub.it

  • Bloccate le modifiche unilaterali delle bollette luce e gas

    Il nuovo Decreto Aiuti Bis ha previsto il divieto di modifica delle condizioni contrattuali in maniera unilaterale da parte dei fornitori di energia e gas, almeno fino al 30 aprile 2023. La Legge 21/09/2022 n.142 appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha convertito in Legge il Decreto Aiuti Bis. Tra le misure a sostegno dei consumatori per fronteggiare il caro bollette una delle più rilevanti è quella descritta dall.art.3 che impedisce alle compagnie fornitrici di luce e gas di modificare le condizioni contrattuali unilateralmente. Questo blocco è valido anche per coloro il cui contratto di fornitura luce e gas contenga la clausola che permette l’aumento delle tariffe in corso di validità di contratto. Sempre l’art. 3 prevede che il blocco valga anche per le modifiche comunicate prima dell’entrata in vigore della legge (22 settembre 2022). Quindi anche gli aumenti comunicati prima di tale data non sono validi e meno che le modifiche non fossero già in atto. IMPORTANTE RICORDARE: se ricevi modifiche, e quindi aumenti delle bollette luce e gas dopo il 22 settembre, puoi contattarci per contestarle all’indirizzo info@atub.it

  • Vessatoria la clausola "Floor" nel mutuo, come ottenere il rimborso degli interessi

    Nel mutuo a tasso variabile la componente della rata composta dagli interessi sale nei periodi in cui il tasso di interesse sale e viceversa. Di solito il tasso di interesse è composto da due parametri: il primo, lo spread, che è il guadagno della banca, è fissato dal contratto; il secondo è il parametro che invece varia, di solito ancorato a indici come ad esempio l’Euribor. Oggi stiamo assistendo ad un rialzo globale dei tassi di interesse, ma fino a qualche anno fa i tassi di interesse erano estremamente bassi, talvolta prossimi allo zero ed altre volte ancora, complice l’Euribor negativo, anche negativi. Il tasso di interesse variabile comporta un rischio duplice. Se il tasso sale il cliente si trova a pagare un mutuo più costoso, se il tasso scende si trova a pagare un mutuo più leggero. In questo secondo caso, se il parametro che varia scende sotto lo zero, vuol dire cha la banca si vede erodere il proprio guadagno. Cos’è la “clausola Floor” Le banche, per evitare gli svantaggi dell’eccessivo abbassamento dei tassi di interesse, a volte addirittura negativi, hanno introdotto questa clausola, detta “floor” (pavimento) nei contratti di mutuo che prevedeva l’impossibilità del tasso di interesse di scendere sotto una certa soglia. Perché la clausola Floor è vessatoria La clausola è vessatoria in quanto presenta un vantaggio solo per una delle due parti del contratto. Infatti solo la banca si avvantaggia della clausola. Perché il cliente dovrebbe sottoscrivere un contratto di mutuo a tasso variabile, assumendosi il rischio della variabilità del tasso solo in senso peggiorativo? Infatti se i tassi salgono il cliente paga interessi maggiori teoricamente senza alcun limite, ma se i tassi scendono il cliente ha un limite nell’avvantaggiarsi della discesa. Occorre anche aggiungere che la clausola, come spesso appare descritta nei contratti, sembra in contraddizione con il Codice del Consumo, che prevede che le clausole siano almeno comprensibili al consumatore. La sentenza del Tribunale La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n.2836 del 06/09/2022, ha dichiarato la “clausola floor” dei casi in esame vessatoria. Ha inibito la banca a non utilizzarla più ed a pubblicare la decisione nei canali ufficiali di comunicazione. Per quanto riguarda i rimborsi ai clienti ha stabilito che questi debbano essere oggetto di singola specifica richiesta. Il cliente ha diritto al rimborso della quota interessi pagata in eccesso a causa dell’applicazione della clausola. Se il tuo mutuo contiene “clausola Floor” hai diritto a chiedere il rimborso alla banca degli interessi pagati in eccesso nei periodi che vanno da metà 2015 a metà 2022. Per saperne di più e per assistenza contattaci all’indirizzo mail info@atub.it

  • Ammortamento alla francese nel mutuo, Corte d'Appello di Bari

    La Corte d’Appello di Bari si è espressa nella sentenza in esame, la n.1890 del 03/11/2020, sull’ammortamento alla francese nel mutuo, ritenendolo illegittimo per i motivi che stiamo per esaminare. Ha disposto che il cliente della banca dovesse pagare solo gli interessi ricalcolati a tasso sostitutivo (tasso BOT) e non al tasso pattuito originariamente in contratto, con un risparmio per il cliente di circa 30.000 euro (circa il 40% degli interessi originariamente previsti per quel mutuo). Nel caso specifico il cliente aveva sottoscritto con una banca un mutuo ipotecario con TAN al 7,25% con piano di ammortamento alla francese, con capitalizzazione composta, elemento questo mai indicato nel contratto. Dalla perizia tecnica di parte era emerso che il TAE (Tasso Annuo Effettivo), considerando il tipo di capitalizzazione utilizzata dalla banca nel predisporre il piano di ammortamento, risultava del 7,38% e maggiore quindi di quello contrattuale. In sostanza il Giudice ha ritenuto nulla la clausola degli interessi in quanto indeterminata oltre che disposta in violazione della legge sulla trasparenza bancaria che vorrebbe indicate con chiarezza determinata le clausole del contratto in forma scritta. Ha inoltre ribadito che l’ammortamento alla francese, nel momento in cui viene calcolato attraverso la formula di capitalizzazione composta, produce interessi su interessi già maturati, e quindi anatocismo illegittimo. Per saperne di più, e verificare se il tuo caso è assimilabile a quello di questo articolo, contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Il Minimo Impignorabile dai creditori sale a 1.000 euro

    Con il Decreto Aiuti bis è prevista l’entrata in vigore dell’emendamento che prevede un innalzamento della soglia minima impignorabile. Questa soglia detta “minimo vitale impignorabile” attualmente pari a euro 702,42 passerà a 1.000 euro ed è la soglia al di sotto della quale i creditori (tra i quali anche il fisco) non possono aggredire il debitore. Quindi coloro che dispongono di un reddito basso, al di sotto della soglia di 1.000 euro non possono essere aggrediti da azioni esecutive e pignoramenti da parte dei creditori. Per i redditi superiori alla soglia di 1.000 euro le modalità di pignoramento non cambiano. È infatti possibile pignorare al debitore un quinto del suo reddito mensile per la sola parte eccedente tale soglia. Esempio: ad un reddito di 1.300 euro mensili si può pignorare mensilmente un quinto di 300 euro (60 euro). Per saperne di più contattaci all'indirizzo: info@atub.it

  • Nuovo Bonus 150 euro da novembre in busta paga

    Il nuovo Bonus 150 euro sostituisce il bonus 200 euro una tantum già erogato in precedenza. Si tratta di una delle misure introdotte dal Decreto Aiuti Bis. Il bonus dovrebbe servire per contrastare parte degli aumenti generalizzati dei prezzi dei beni. Per i lavoratori dipendenti non cambierà la modalità di erogazione, lo riceveranno nella busta paga di novembre. I beneficiari della misura saranno gli stessi del bonus precedente ma con un limite di reddito più ristretto, che infatti passa da 35.000 euro a 20.000 euro. I lavoratori dipendenti dovranno nuovamente presentare autocertificazione presso il datore di lavoro affinché quest’ultimo provveda al pagamento. I pensionati saranno equiparati ai lavoratori dipendenti dal punto di vista delle modalità di erogazione, alla quale infatti provvederà direttamente l’INPS senza necessità di alcuna domanda. Per i lavoratori domestici le modalità di domanda saranno le medesime del bonus 200 euro con il limite di reddito di euro 20.000. Per saperne di più contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Anatocismo nel mutuo alla francese, Tribunale di Taranto

    Quella del Tribunale di Taranto del 29/03/2022 è una delle sentenze che ribadiscono quell’orientamento secondo il quale nei mutui l’ammortamento alla francese genera anatocismo nel calcolo degli interessi, rendendo il contratto di mutuo viziato. Cerchiamo qui di spiegare le ragioni della sentenza e le sue motivazioni. L’anatocismo, vietato dalla legge per certe forme di credito (art. 1283 c.c.), consiste nel calcolare gli interessi sugli interessi già maturati di un finanziamento. Quando ciò si verifica il cliente si trova a pagare una quota di interessi ad un Tasso Effettivo maggiore di quello Nominale indicato in contratto. La questione sollevata tra gli altri dal Tribunale di Taranto verte sul fatto che non è il piano di ammortamento alla francese di per sé ad essere irregolare, ma il fatto che in questo, ad insaputa del cliente, sono stati calcolati gli interessi utilizzando la capitalizzazione composta anziché quella semplice, generando anatocismo, insito nella “formula di equivalenza finanziaria”. In questa maniera gli interessi calcolati su ogni rata non sono calcolati sul debito residuo di solo capitale ma su un debito residuo che comprende anche gli interessi delle rate precedenti. La conseguenza per il cliente sta nel fatto che non si può riconoscere come valida la pattuizione viziata da anatocismo (la clausola del contratto di mutuo), e quindi il cliente deve pagare interessi sul mutuo al netto della quota irregolare. Nel caso specifico il Giudice ha ordinato di ricalcolare gli interessi con il metodo della capitalizzazione semplice. La differenza va restituita al cliente. Ancora nel caso specifico il Tribunale, per tramite del tecnico nominato, ha ricalcolato il piano di ammortamento con stessa rata di euro 614,09 riducendo però il tempo di rimborso (accorciando quindi l'ammortamento del mutuo). In alternativa poteva mantenere inalterata la durata di rimborso riducendo l’importo della rata da euro 614,09 ad euro 469,77. Il cliente ha quindi diritto al rimborso della differenza tra gli interessi pagati e quelli ricalcolati con l’ammortamento in capitalizzazione semplice (ovviamente molto più bassi), considerando il mutuo in regolare ammortamento. Per saperne di più contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Bollette troppo care, RECLAMI anche on line

    Quante volte ti è capitato di ricevere una bolletta dell’energia elettrica, del gas oppure telefonica, che ti ha lasciato il dubbio, o la certezza, della sua irregolarità? Molto spesso le fatture emesse dai grandi distributori pubblici di servizi sono di difficile comprensione, poco chiare soprattutto negli ultimi tempi anche troppo care. Non è raro che le bollette ricevute contengano errori a svantaggio del cliente. La legge consente al consumatore di agire per tutelare i propri diritti nei confronti della società che eroga il servizio, tramite procedure che gli consentono di contestare l’errore e di ottenere rimedio e quindi rimborso. Queste procedure sono ad esempio il Reclamo oppure, nei casi che perdurano, il Ricorso alle Autorità garanti dei servizi contestati. L’Associazione Atub assiste il consumatore nella presentazione dei reclami e dei ricorsi e ne gestisce gli sviluppi nel momento in cui la società erogatrice del servizio risponde, o non risponde! Quali possono essere le irregolarità nelle bollette? - Ti chiedono il pagamento di una fattura già pagata - Ti emettono fatture anche dopo che hai disdetto il servizio - Ti chiedono un pagamento spropositato rispetto ai tuoi soliti consumi - Ti chiedono un pagamento per un servizio che non hai mai attivato - Ti emette fattura un gestore che è subentrato a tua insaputa - Ti chiedono pagamento per conguagli ampiamente prescritti Fai attenzione che spesso capita che il consumatore, nel dubbio di essere incappato in uno dei casi citati, contatta il servizio clienti della società. Questo servizio di solito è fornito da un call center che ha come obiettivo primario quello di chiudere la conversazione e non quello di risolvere il problema. Quindi potresti trovarti nella situazione di credere di aver risolto il problema, su suggerimento dell’operatore, ma nella realtà nei mesi successivi il problema si ripresenta ancora. Se hai ricevuto una fattura di energia elettrica, gas o telefonica che pensi possa contenere degli errori a tuo svantaggio puoi contattarci. Atub potrà occuparsi di verificare la documentazione del caso e attivarsi per far valere il tuo diritto nel caso di anomalie. Il tutto anche on line, senza che tu debba muoverti da casa o far code agli sportelli. Per saperne di più contattati all’indirizzo: info@atub.it

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