top of page
Cerca
  • Atub Associazione Consumatori

Ammortamento alla francese nel mutuo, Corte d'Appello di Bari

La Corte d’Appello di Bari si è espressa nella sentenza in esame, la n.1890 del 03/11/2020, sull’ammortamento alla francese nel mutuo, ritenendolo illegittimo per i motivi che stiamo per esaminare. Ha disposto che il cliente della banca dovesse pagare solo gli interessi ricalcolati a tasso sostitutivo (tasso BOT) e non al tasso pattuito originariamente in contratto, con un risparmio per il cliente di circa 30.000 euro (circa il 40% degli interessi originariamente previsti per quel mutuo).


Nel caso specifico il cliente aveva sottoscritto con una banca un mutuo ipotecario con TAN al 7,25% con piano di ammortamento alla francese, con capitalizzazione composta, elemento questo mai indicato nel contratto. Dalla perizia tecnica di parte era emerso che il TAE (Tasso Annuo Effettivo), considerando il tipo di capitalizzazione utilizzata dalla banca nel predisporre il piano di ammortamento, risultava del 7,38% e maggiore quindi di quello contrattuale.


In sostanza il Giudice ha ritenuto nulla la clausola degli interessi in quanto indeterminata oltre che disposta in violazione della legge sulla trasparenza bancaria che vorrebbe indicate con chiarezza determinata le clausole del contratto in forma scritta. Ha inoltre ribadito che l’ammortamento alla francese, nel momento in cui viene calcolato attraverso la formula di capitalizzazione composta, produce interessi su interessi già maturati, e quindi anatocismo illegittimo.


Per saperne di più, e verificare se il tuo caso è assimilabile a quello di questo articolo, contattaci all’indirizzo: info@atub.it


bottom of page