Il Giudice decide in favore del consumatore ordinando il rimborso al cliente di un Buono Postale Fruttifero serie AA1, nonostante l’Ufficio Postale in prima battuta avesse negato tale rimborso adducendo alla prescrizione del titolo.
Nel caso specifico della sentenza in esame, quella del Giudice di Pace di Campobasso del 31/05/2022 n.227, il risparmiatore era in possesso di un Buono Postale Fruttifero della serie AA1 e per questo si era recato presso l’Ufficio Postale per incassare il suo risparmio comprensivo di interessi. L’Ufficio postale gli nega il pagamento per il motivo sopra citato. Peccato però che in fase di sottoscrizione del Buono l’Ufficio Postale non aveva rilasciato al cliente nessun Foglio Informativo e sul Buono non era presente nessuna dicitura, nessuna etichetta e nessun timbro che indicassero la data di emissione e meno che mai quella di scadenza. Il cliente quindi non poteva conoscere, almeno direttamente, la data di scadenza e quindi, in seconda battuta, quella della eventuale prescrizione del titolo.
Poste Italiane nel caso specifico si difende sostenendo che quella serie di Buoni era stata istituita con DM Tesoro del 19/12/2000 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della relativa emissione. Quindi il cliente poteva conoscere le date di emissione e scadenza informandosi diligentemente consultando la GU. Quindi secondo questo orientamento il cliente non sarebbe stato danneggiato dalla scarsa trasparenza, peraltro obbligatoria per gli intermediari bancari e finanziari, ma al più avrebbe potuto lamentarsi della scarsa professionalità dell’operatore allo sportello.
Il Giudice nel caso in esame ha invece optato per una diversa interpretazione, analoga a quella della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20/05/2020 n.306. in sostanza il Giudice ha ribadito che si tratta di un tipico caso di violazione dei principi di correttezza e buona fede. I clienti hanno diritto al rimborso in quanto al momento della sottoscrizione non sono stati messi in condizione di conoscere i termini di scadenza del titolo e quindi nemmeno quelli di prescrizione. I termini di prescrizione pertanto dovranno iniziare a decorrere dal momento in cui i clienti vengono a conoscenza del diritto da esercitare.
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