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  • Caso di successo nella Cessione del quinto in usura

    Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 25 marzo 2024 condanna la banca a restituire al cliente tutti gli interessi e le spese sostenuti per il finanziamento, per un ammontare di oltre 14.000 euro, in quanto il finanziamento stesso era stato pattuito con un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore al Tasso Soglia antiusura consentito per legge nel trimestre di riferimento. Questo è un altro caso di successo nella cessione del quinto in usura, all'interno di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza. Il Caso specifico Il nostro cliente si rivolge a noi per verificare la regolarità del suo contratto di finanziamento, una cessione del quinto stipulata con un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale. Dalla nostra valutazione emerge che il contratto evidenzia un TEG errato in quanto la banca lo aveva stimato inferiore rispetto a quello realmente applicato. La banca infatti nel calcolarlo non aveva inserito i costi per l'assicurazione, che invece il cliente aveva effettivamente sostenuto in fase di erogazione, unitamente ai costi di intermediazione, istruttoria ecc. Tutto ciò viene evidenziato dalla nostra perizia econometrica. L'avvocato suggerito dall'Associazione per assistere il cliente procede con l'avvio della mediazione, che però non sortisce alcun effetto a causa della reticenza della banca a trovare una soluzione transattiva. Di seguito allora viene avviata la causa che poi ha condotto alla sentenza in discussione. La sentenza Il Giudice, verificando la bontà delle nostre tesi, condanna la banca a restituire al cliente sia gli interessi che le spese sostenute per l'avvio del finanziamento, come da indicazioni di legge. Infatti le spese assicurative devono essere inserite nel calcolo del TEG, alla stregua di tutte le altre spese collegate al finanziamento. Il collegamento tra le spese assicurative ed il finanziamento, secondo il Giudice, come ovvio, appare pacifico. Dalla verifica effettuata anche il CTU del Tribunale determina che il TEG del finanziamento supera il Tasso Soglia antiusura, rendendo quindi il finanziamento usurario e quindi gratuito, ossia ad interessi zero (art. 1815 c.2 c.c.). Anche le spese legali vengono imputate alla banca. Per la valutazione di regolarità dei contratti è possibile contattare lo sportello all'indirizzo mail: info@atub.it

  • Cessione del quinto e assicurazione

    La Corte di Cassazione, con la Sentenza 29 gennaio 2024 n.2600, ha ribadito un orientamento già ben consolidato circa il rapporto tra cessione del quinto e assicurazione nella verifica di usurarietà del finanziamento. Nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o pensione l’assicurazione a protezione del credito è obbligatoria. Nella maggior parte dei casi il costo della polizza viene caricato tra i costi che il cliente deve sopportare all’erogazione. La questione si basa sull’inserimento o meno dei costi assicurativi tra quelli da considerare nel calcolo del TEG complessivo da confrontare con il Tasso Soglia trimestrale per verificare l’usurarietà o meno del contratto. La risposta della Corte di Cassazione, allineata ad altre sue pronunce, ed alla giurisprudenza di merito pressoché uniforme è affermativa. Il costo dell’assicurazione va inserito nel calcolo del TEG per verificare l’usurarietà del contratto. Va inserito ogni volta che è collegato alla concessione del credito. Il collegamento è dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova ed è considerato certo nel caso tale costo sia contestuale al finanziamento. La Leggi in questi casa prevede? Il contratto in cui sono pattuiti interessi ad un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore al Tasso Soglia stabilito per legge alla data di stipula del contratto deve diventare gratuito, ossia privo di interessi. Nel caso la verifica sia effettuata a contratto già in essere e questo risulti in usura, allora gli interessi già pagati devono essere restituiti al cliente che ne faccia richiesta. Per saperne di più, per assistenza alla valutazione dei contratti ed alle richieste di rimborso contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Nuovo servizio AIUTO BOLLETTE

    Con il nostro nuovo servizio AIUTO BOLLETTE potrai far controllare le tue bollette energia elettrica e gas e scoprire se puoi risparmiare. Ti basterà portarci le tue ultime bollette. In giornata il nostro consulente convenzionato valuterà le offerte più convenienti sulla base del tipo di utenza e ci invierà il preventivo migliore per farti risparmiare. Potrai accettare o meno, sempre senza impegno. Il costo del servizio per i tesserati Atub sarà sempre ZERO. Per saperne di più e per valutare offerte sul mercato contattaci all’indirizzo INFO@ATUB.IT oppure inviaci direttamente le tue bollette.

  • Bonus genitori separati

    Fino al 31 marzo 2024 è possibile presentare domanda per il Bonus genitori separati in stato di bisogno. Il contributo spetta ai genitori separati, divorziati o comunque non conviventi che si trovano in stato di bisogno economico, ossia con reddito annuo non superiore a euro 8.174. Il presupposto della richiesta è lo stato di bisogno scaturito dal periodo Covid in poi. Il genitore non convivente è in stato di bisogno quando non percepisce dall’altro genitore, inadempiente, pur avendone diritto per sentenza, l’assegno di mantenimento per i figli. ulteriore presupposto è che i figli siano minorenni o, se maggiorenni, portatori di handicap grave. Il genitore inadempiente è tale se non ha corrisposto l’assegno di mantenimento dovuto a causa della perdita o della riduzione oraria del lavoro dal marzo 2020 in poi con riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019. Il Bonus spetta in unica soluzione nella misura dell’assegno non versato e fino ad un massimo di 800 euro mensili per non oltre 12 mensilità sulla base delle disponibilità INPS. Per saperne di più e per assistenza alla presentazione delle domande contattaci all’indirizzo: info@atub.it

  • Modello 730/2024

    È aperta la campagna fiscale 2024 per la presentazione del Modello 730/2024 riferito ai redditi percepiti nell’anno 2023. La dichiarazione dei redditi è rivolta a lavoratori dipendenti e pensionati. Importante: coloro che nel 2023 hanno percepito reddito da più di un sostituto di imposta (quindi coloro che hanno 2 o più C.U.) sono obbligati alla presentazione del Modello 730. Ne sono un esempio coloro che hanno percepito, oltre al reddito da lavoro dipendente, anche indennità di disoccupazione; oppure chi lavora come colf o badante. Importante: può presentare il 730 anche il contribuente che al momento della presentazione non ha un sostituto di imposta (cioè se al momento non sta lavorando), in tal caso l’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Scarica qui ELENCO DEI DOCUMENTI necessari per presentare il Modello 730. Puoi già fissare un APPUNTAMENTO al CAF per consegnare tutta la documentazione utile alla presentazione della tua dichiarazione dei redditi.

  • Assegno Unico Universale per i percettori di ADI

    Per ciò che riguarda l’Assegno Unico Universale per i percettori di ADI occorre ribadire che questi dovranno presentare domanda separata di Assegno Unico Universale (AUU) per i figli in modo da percepirlo nella mensilità di marzo 2024. Infatti coloro che fino all’anno scorso erano percettori di Reddito di Cittadinanza ricevevano l’Assegno Unico direttamente nella carta del Reddito senza averne fatto domanda specifica, e lo riceveranno fino alla mensilità di febbraio 2024. I beneficiari di ADI invece per ricevere i benefici dell’Assegno Unico da marzo 2024 in poi devono farne domanda specifica e lo riceveranno come gli altri utenti. I due benefici si sommeranno quindi tra loro. Per maggiori informazioni è possibile contattarci all’indirizzo mail: info@atub.it

  • Bonus psicologo

    Dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024 si possono presentare le domande del Bonus psicologo per l'anno 2023, come indicato dalla Circolare INPS n.34 del 15 febbraio 2024 Per le domande relative all'anno 2024 e successivi sarà l'INPS a comunicare le date di apertura e chiusura. Puoi verificare i requisiti del Bonus al link del servizio.

  • Euribor manipolato e rimborso degli interessi

    La Corte d’Appello di Cagliari (Sentenza n.41 del 18/01/2024), su Euribor manipolato e rimborso degli interessi ha confermato la tesi dell’irregolarità degli interessi su mutui variabili su base Euribor in essere tra settembre 2005 e maggio 2008. IL FATTO Sulla scia dell’Ordinanza della Corte di Cassazione 34889/2023 il Tribunale di Cagliari ha ritenuto il cliente della banca meritevole di rimborso degli interessi pagati per illegittimità della clausola interessi, variabili e basati sull’Euribor più una parte fissa. Il Giudice nel caso specifico ha stabilito di ricalcolare gli interessi del finanziamento irregolare non più al tasso pattuito nel contratto stipulato nel 2006 ma a quello legale vigente alla data di stipula del contratto. La differenza da rimborsare alla cliente ammontava nel caso specifico ad oltre 9.400 euro. IL PRESUPPOSTO In data 04/12/2013 la Commissione Europea Antitrust aveva condannato e sanzionato il comportamento scorretto di alcune banche finalizzato ad alterare le quotazioni dell’Euribor. Nel dicembre 2023 la Corte di Cassazione estende il principio a tutti i casi di mutui variabili in essere in quel lasso temporale (2005-2008) e non solo a quelli stipulati con le banche direttamente coinvolte e sanzionate dalla Commissione Europea del 2013. Per la valutazione dei contratti e gli eventuali reclami per la richiesta del rimborso è possibile contattarci all’indirizzo mail: info@atub.it

  • Rimborso degli interessi su mutui variabili

    La Corte di Cassazione (Ordinanza n.34889 del 13/12/2023), ha configurato il diritto al rimborso degli interessi su mutui variabili, quelli tra gli anni 2005-2008 parametrati al tasso Euribor. IL FATTO La Commissione Antitrust Europea nel 2013 accerta che tra gli anni 2005-2008 alcuni istituti di credito europei hanno modificato le rilevazioni dei tassi di interesse rendendo di conseguenza il risultante tasso Euribor manipolato e quindi non legittimo. Il tasso Euribor è quel tasso utilizzato dalle banche nella gran parte dei mutui variabili come parametro di riferimento, da sommare allo spread, per determinare il tasso di interesse da applicare al contratto. Quindi, secondo la Commissione, il mutuo con tasso di interesse variabile basato sull’Euribor, stipulato tra il 2005 e il 2008, presenta una clausola interessi annullabile. A questo principio si sono attenute diverse pronunce di merito, che però ritenevano di dover considerare nulle le clausole interessi dei mutui variabili su base Euribor di quel periodo solo se stipulati dalle banche coinvolte nella manipolazione scoperta dalla Commissione del 2103. Nel caso specifico la Corte di Cassazione va oltre, emettendo l’Ordinanza che invece sancisce il diritto al rimborso anche a coloro che il mutuo irregolare, secondo i criteri indicati, lo hanno stipulato con banche anche non incluse tra quelle coinvolte direttamente della manipolazione dell’Euribor. Essendo infatti questa una violazione antitrust, ossia relativa alla concorrenza, la stessa ha condizionato l’intero mercato. CONCLUSIONE L’Ordinanza prevede quindi il diritto al rimborso di quella parte di interessi illegittimi dal 2005 al 2008 pagata a fronte di contratti di mutuo stipulati a tasso variabile ancorato all’Euribor manipolato. Quanto sopra in violazione della Legge Antitrust 287/1990. Si apre quindi un altro fronte di contenzioso nei contratti bancari in attesa anche del responso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle presunte irregolarità dei mutui con ammortamento alla francese. Per la valutazione dei contratti e gli eventuali reclami per la richiesta del rimborso è possibile contattarci all’indirizzo mail: info@atub.it

  • Bonus teleriscaldamento

    Si potrà far richiesta del Bonus teleriscaldamento anche nel 2024. Il bonus è un contributo al pagamento della bolletta del riscaldamento a favore degli utenti che utilizzano il teleriscaldamento. Chi può richiederlo Possono richiederlo gli utenti che usufruiscono del servizio individuale, condominiale centralizzato oppure condominiale centralizzato con servizio di ripartizione. I richiedenti devono essere residenti nei Comuni di: Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli, Torino. Importo del Bonus Varia a seconda del valore ISEE e della composizione del nucleo familiare. Il bonus verrà corrisposto direttamente in bolletta. Nuclei familiari con ISEE fino a euro 9.530 fino a 4 componenti euro 146 oltre 4 componenti euro 170 Nuclei familiari con ISEE tra 9.530 e 15.000 fino a 4 componenti euro 117 oltre 4 componenti euro 136 Nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a euro 20.000 euro 170 Presentazione della domanda Le domande potranno essere presentate dal 26 febbraio 2024 al 31 marzo 2024. Occorrerà disporre della seguente documentazione: ISEE 2024 Numero cliente presente in bolletta

  • Assegno di Inclusione: domande dal 18 dicembre

    Assegno di Inclusione: domande dal 18 dicembre COS’E’ L’Assegno di Inclusione sostituirà il Reddito di Cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà dal 1 gennaio 2024, in concomitanza con il Supporto alla Formazione e il Lavoro. REQUISITI Presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un membro con le seguenti caratteristiche: Minorenne Disabile Ultrasessantenne In condizioni di svantaggio preso in carico con certificazione dei servizi socio sanitari territoriali Requisiti di cittadinanza: Cittadino italiano o UE, o titolare del diritto di soggiorno permanente, o cittadino extraUE con permesso di lungo periodo, o titolare di status di protezione Residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi Requisiti economici: Valore ISEE non superiore a 9.360 euro Reddito nucleo familiare inferiore a 6.000 euro annui da moltiplicare per la scala di equivalenza di legge Nel caso di nucleo familiare di soli membri con più di 67 anni oppure di membri con 67 anni e membri con disabilità il limite di reddito sale a 7.560 euro sempre da moltiplicare per la scala di equivalenza Scala di equivalenza=1 ed incrementata a 2,2 oppure 2,3 nel caso di disabilità grave. Requisiti patrimoniali: Patrimonio immobiliare non superiore a 150.000 euro (valore IMU) per abitazione principale, oppure 30.000 euro per altri casi Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro da incrementare di 2.000 per ogni membro del nucleo familiare oltre il primo; e di ulteriori 1.000 euro per ogni membro del nucleo minorenne oltre il secondo; il tutto fino a 10.000 euro. Ulteriore incremento del limite di 5.000 o 7.500 euro per ogni membro del nucleo se disabile o disabile grave Requisiti di godimento beni durevoli: Nessun componente deve possedere auto con cilindrata superiore a 1600 cc o moto di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei 36 mesi precedenti Nessuna proprietà di navi o imbarcazioni Non essere sottoposti ad alcuna misura cautelare o aver subito condanne in via definitiva dei 10 anni precedenti IMPORTO Fino a 6.000 euro annui oppure 7.560 se il nucleo familiare è composto totalmente da 67enni o da 67enni e da disabili gravi Contributo affitto di 280 euro La durata è di 18 mesi prorogabili. Il contributo viene versato su carta ricaricabile.

  • Bonus sociale luce gas acqua

    COS'E' Il Bonus sociale luce gas acqua detto anche Bonus utenze è un contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche a sostegno dei nuclei familiari con disagio economico o con gravi condizioni di salute. REQUISITI -     ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure -     Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure -     Essere nucleo familiare percettore di RDC -     Le forniture devono essere per uso domestico e devono essere attive Per ottenerlo è sufficiente presentare richiesta di ISEE. I nuclei familiari in possesso dei requisiti necessari riceveranno il contributo direttamente in bolletta nei tempi previsti dagli enti fornitori. IMPORTO L’ammontare del beneficio varia in base al valore ISEE del nucleo familiare ed dal numero dei componenti del nucleo. È possibile verificarlo nel dettaglio al sito ARERA al link Arera: A quanto ammontano

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