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  • Nullo il mutuo nato per ripianare un conto corrente irregolare

    Il Tribunale di Arezzo ha ribadito quanto emerso anche in altri casi, anche presso il Tribunale di Torino. Il mutuo nato per ripianare il saldo passivo di conto corrente è nullo se il conto corrente risulta precedentemente viziato da irregolarità. Esiste infatti un collegamento funzionale tra il conto corrente originario ed il mutuo successivo. Tale collegamento tra contratti implica che la nullità, anche parziale, di uno di essi si ripercuota anche sull’altro. Tribunale di Arezzo ordinanza 05 mar 2016 mutuo nullo per ripianare cc irregolare

  • Usura bancaria su leasing: ordinanza favorevole ad assistito ATUB

    Il nostro assistito stipula un contratto di leasing che ad un certo punto non riesce più a sostenere. Le inadempienze portano la società di leasing a rescindere il contratto ed a intimargli il pagamento di quanto dovuto, o almeno di quanto ritenevano dovuto. Si ravvisa poi in tempi recenti una irregolarità nel contratto, gli interessi moratori alla stipula superavano il Tasso Soglia massimo stabilito per legge antiusura. La nostra associazione perizia l’irregolarità e l’avvocato incaricato decide di avviare una procedure penale. Il Tribunale di Asti decide di non archiviare il caso ma ordina di prolungare le indagini. Si allega l’ordinanza. Tribunale di ASTI ordinanza del 14 mar 2016

  • L’estratto di ruolo non prova la notifica della cartella

    Per dimostrare la notifica delle cartelle esattoriali Equitalia deve esibire le ricevute delle raccomandate o la relata di notifica: l’estratto di ruolo, invece, è un atto a uso interno. Qualora il contribuente affermi di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento, Equitalia non può dimostrare il contrario esibendo gli estratti di ruolo, in quanto atti interni e privi di valore documentale. L’unica prova ammissibile è quella degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. o la relazione di notifica redatta dal messo notificatore. Spetta al contribuente sollevare l’eccezione di mancato ricevimento dei titoli e ad Equitalia, invece, dimostrare il contrario. Dimostrazione che non può essere fornita dal semplice estratto di ruolo; esso, benché elenchi le cartelle con le relative date di notifica, è comunque da considerare “atto interno” (si tratta di tabulati stampati dai computer in possesso degli uffici), privo di alcun valore certificatorio come invece potrebbe averlo l’attestazione del postino o dell’ufficiale giudiziario. Insomma, l’estratto di ruolo non può di certo dimostrare la rituale notifica della cartella di pagamento contestata dal contribuente. Se Equitalia non produce la corretta prova della consegna dell’atto a monte, anche il successivo sollecito di pagamento è nullo.

  • Cartella Equitalia nulla se non indica il tasso di interesse

    La cartella di pagamento deve indicare non solo l’importo complessivo degli interessi dovuti dal contribuente, ma anche il tasso applicato da Equitalia per ogni singolo anno: diversamente è nulla. L’obbligo di indicazione del tasso di interessi applicato è una condizione di trasparenza e garanzia nei confronti del debitore, necessaria al fine di consentire il controllo della validità della cartella esattoriale, del corretto conteggio degli importi dovuti. Non sarebbe, infatti, del tutto impossibile una situazione in cui, per errore umano o del computer, venga applicata una percentuale superiore rispetto a quella prevista per legge o, magari, che si sia in presenza di un fenomeno di anatocismo (il calcolo degli interessi non solo sul capitale, ma anche sugli interessi già maturati e non versati).   La pretesa dell’agente di riscossione deve risultare chiara e comprensibile per i cittadini, destinatari degli atti; pertanto la cartella di Equitalia può essere impugnata e annullata se manca l’indicazione del tasso d’interesse per ogni singolo anno di ritardo. Non solo. La cartella – sempre a pena di nullità – deve anche indicare la percentuale relativa agli oneri di riscossione (quelli che prima si chiamavano “aggio”).   La cartella esattoriale non può limitarsi a indicare la somma complessiva da versare, distinguendola tra capitale, interessi e sanzioni. Violerebbe infatti l’obbligo di una compiuta motivazione una intimazione di pagamento senza un dettaglio specifico. Stesso discorso vale per il compenso di riscossione, la cui determinazione deve essere suscettibile di controllo da parte del contribuente: sarebbe pertanto invalida la cartella di Equitalia priva di ogni riferimento normativo e dell’indicazione della percentuale.

  • Il leasing immobiliare abitativo: aggiornamenti

    Il leasing immobiliare abitativo è un innovativo canale di finanziamento, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, per l’acquisto della prima casa in alternativa al classico mutuo ipotecario. Prima casa in leasing, nuove agevolazioni: la legge consente l’adesione al leasing immobiliare ai contribuenti con reddito fino a 55mila euro che non siano già proprietari di un’abitazione principale. Il leasing può riguardare un immobile già completato e dichiarato agibile,ma anche in corso di costruzione, da completare o da ristrutturare, così come un fabbricato da costruire su uno specifico terreno. Come funziona: la società di leasing (banca o intermediario finanziario) acquista o fa costruire l’immobile, affittandolo al futuro acquirente a un canone concordato in sede di contratto, alla scadenza del quale l’inquilino può riscattare l’immobile pagandolo al prezzo pattuito. Il contratto di leasing immobiliare può essere sospeso in caso di perdita del lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, senza spese aggiuntive. Questa opzione è esercitabile una sola volta e solo nel caso in cui la perdita del lavoro sia involontaria (sono escluse le dimissioni e i pensionamenti). Se l’inquilino non paga il canone di affitto, tuttavia, l’intermediario può procedere con lo sfratto alle stesse regole previste in caso di morosità per locazione ordinaria (il giudice competente è il tribunale del Comune in cui si trova l’immobile). Nella successiva attività di vendita, la società di leasing si attiene a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore inadempiente, adottando procedure che garantiscano il miglior risultato possibile. Una volta venduto l’immobile, la società restituirà all’inquilino sfrattato il ricavato dell’operazione trattenendo: canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; canoni successivi alla risoluzione attualizzati; spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali; il prezzo pattuito per l’esercizio del riscatto finale. Incentivi fiscali: sono agevolati i contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, con una detrazione del 19% su un importo massimo del canone di leasing di 4 mila euro annui e prezzo del riscatto di 10 mila euro. Ulteriori agevolazioni per giovani fino a 35 anni, che godono della detrazione su importi maggiori: 8 mila euro di canone e 20 mila di riscatto. Inoltre non si paga l’imposta sostitutiva dello 0,25% dovuta invece sul mutuo. In tutti i casi, l’imposta di registro è ridotta al 1,5%, mentre si pagano 200 euro rispettivamente di imposta ipotecaria e catastale. Se l’immobile è acquistato direttamente dal costruttore, si applica l’IVA ridotta al 4%.

  • Cessione del quinto estinta anticipatamente, rimborso dell’assicurazione

    In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un’unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l’intera durata del rapporto (esempio costi dell’assicurazione, commissioni bancarie e finanziarie ecc.). Il principio citato va applicato anche in relazione al premio assicurativo che deve essere rimborsato dalla finanziaria in quanto unico soggetto ad avere intrattenuto un rapporto contrattuale con il cliente. In caso di superamento del tasso soglia usura solo in particolari circostanze di estinzione anticipata mai verificatesi non si ha violazione della normativa sull’usura in quanto il cliente non ha mai dovuto corrispondere interessi superiori a quelli consentiti. Sussiste invece l’indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, con relativa violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, qualora il contratto non indichi con precisione gli oneri che maturano alla fine del rapporto o, qualora, il tasso di interessi realmente applicato in caso di estinzione anticipata sia diverso da quello indicato in contratto. Giudice di Pace di Torino 06 nov 2015 estinzione cessione del quinto

  • Nulla la cartella Equitalia per canone acqua senza sentenza

    La cartella Equitalia per canoni acqua non è valida se si basa solo sulle fatture o gli avvisi di pagamento dell’ente gestore del servizio. I canoni dell’acqua non sono tributi ma corrispettivi negoziali. I canoni del Servizio Idrico Integrato non sono autonomi titoli esecutivi e pertanto non possono essere riscossi tramite Equitalia se non risultano da un titolo avente efficacia esecutiva (per esempio una sentenza o un’ingiunzione). Ne consegue la possibile nullità della relativa cartella esattoriale. Ciò deriva dal fatto che i canoni del servizio idrico hanno natura negoziale in quanto rappresentano il corrispettivo per il consumo dell’acqua e i servizi di depurazione. Essi infatti non sono considerati tributi, infatti un’eventuale impugnazione contro la relativa cartella dovrebbe essere presentata al giudice ordinario e non alla Commissione tributaria. Affinché si possa procedere alla riscossione mediante ruolo, devono ricorrere determinati presupposti e in particolare “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto per le entrate degli enti previdenziali, le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Essendo pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l’utente, è altresì pacifico che le tariffe corrisposte al gestore dall’utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato. Sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone pagato, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l’iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva. La società privata di gestione del servizio idrico integrato non può allora procedere alla riscossione della tariffa tramite Equitalia sulla sola base delle fatture o degli avvisi di pagamento. Occorre un titolo esecutivo altrimenti la cartella esattoriale è illegittima perché mancante di un presupposto essenziale per la sua valida formazione e prima ancora per l’iscrizione a ruolo.

  • Anatocismo: divieto definitivo dal 2014 anche per il Tribunale di Torino

    L’ordinanza del Tribunale di Torino del 02 febbraio 2016, qui allegata, dispone la depurazione del debito dagli interessi illegittimamente calcolati con anatocismo, in difformità dalla sopravvenuta modifica dell’art. 120 TUB. L’operazione andrebbe infatti eseguita, senza applicare anatocismo, nell’attesa di una delibera attuativa del CICR. Tale decisione si pone nel solco delle due ordinanze del tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015, che – sulla scorta di una interpretazione letterale del testo normativo – si sono espresse a favore di una immediata applicazione del nuovo art. 120 T.u.b. Tribunale Torino 02 feb 2016 no anatocismo 2014

  • Usura bancaria: commissione estinzione anticipata ricompresa nel TAEG

    Per verificare l’usurarietà di un contratto di finanziamento in relazione al costo complessivo, espresso in TAEG, promesso dalla parte finanziata nella ipotesi di estinzione anticipata o di risoluzione per inadempimento, occorre computare tutti i costi, escluso solo imposte e tasse. Più precisamente, secondo il Tribunale di Chieti, sulla base delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e tenuto conto di tutti gli oneri legati all’erogazione del credito, compresi le spese assicurative e il compenso di estinzione anticipata nella misura pattuita (e con l’unica eccezione delle imposte e tasse), il tasso annuo effettivo globale (TAEG) – ottenuto applicando la usuale formula di calcolo stabilita dalla legge 108/96 recepita dalle “Istruzioni” della Banca d’Italia, che il mutuatario sarebbe stato chiamato a pagare nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse esercitato la facoltà di estinguere il mutuo nel corso della durata del contratto, compresa l’ipotesi di estinzione alla prima data utile concessa dalle pattuizioni contrattuali. Per quantificare le somme in rimborso per il mutuatario occorrerà individuare gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte finanziata in esecuzione del contratto usurario e calcolare l’ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata. Tribunale di Chieti 27 gen 2016 anche estinz. anticipata nel TAEG

  • Quando viene tolto il fermo da Equitalia

    Equitalia toglie il fermo amministrativo al contribuente quando quest’ultimo dimostra di aver integralmente pagato il debito che ha generato il provvedimento. Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto ed ottenuto la rateazione del debito è possibile chiedere solo la sospensione del fermo. Infatti la nuova normativa prevede che anche in caso di rateazione avviata non sia possibile cancellare il fermo, che permane fino a saldo finale avvenuto.

  • Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi per l’ABF

    Alcune decisioni dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) delineano la posizione di questo organo in ambito di errata segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell’intermediario finanziario. In un primo caso è possibile che la segnalazione sia in origine legittima, ma poi non aggiornata in senso favorevole al cliente nel caso ad esempio di accordo successivo con un piano di rientro, rispettato ovviamente dal cliente. In tal caso il cliente ha diritto alla cancellazione della posizione negativa in Centrale Rischi dal momento della definizione del piano di rientro e al risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale e non subito. In un secondo caso è possibile che la segnalazione possa da subito risultare illegittima per mancanza di preavviso, comunicato dalla banca nella forma adeguata, non quindi per posta ordinaria. Le conseguenze in tal caso sono analoghe a quelle del punto precedente. E’ pacifico, ai fini risarcitori di cui sopra, che il cliente sia tenuto a dimostrare di aver subito un danno effettivo.

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