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Usura bancaria: commissione estinzione anticipata ricompresa nel TAEG

Per verificare l’usurarietà di un contratto di finanziamento in relazione al costo complessivo, espresso in TAEG, promesso dalla parte finanziata nella ipotesi di estinzione anticipata o di risoluzione per inadempimento, occorre computare tutti i costi, escluso solo imposte e tasse. Più precisamente, secondo il Tribunale di Chieti, sulla base delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e tenuto conto di tutti gli oneri legati all’erogazione del credito, compresi le spese assicurative e il compenso di estinzione anticipata nella misura pattuita (e con l’unica eccezione delle imposte e tasse), il tasso annuo effettivo globale (TAEG) – ottenuto applicando la usuale formula di calcolo stabilita dalla legge 108/96 recepita dalle “Istruzioni” della Banca d’Italia, che il mutuatario sarebbe stato chiamato a pagare nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse esercitato la facoltà di estinguere il mutuo nel corso della durata del contratto, compresa l’ipotesi di estinzione alla prima data utile concessa dalle pattuizioni contrattuali. Per quantificare le somme in rimborso per il mutuatario occorrerà individuare gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte finanziata in esecuzione del contratto usurario e calcolare l’ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata. Tribunale di Chieti 27 gen 2016 anche estinz. anticipata nel TAEG

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