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Atub Associazione Consumatori

Cessione del quinto estinta anticipatamente, rimborso dell’assicurazione

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un’unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l’intera durata del rapporto (esempio costi dell’assicurazione, commissioni bancarie e finanziarie ecc.). Il principio citato va applicato anche in relazione al premio assicurativo che deve essere rimborsato dalla finanziaria in quanto unico soggetto ad avere intrattenuto un rapporto contrattuale con il cliente.

In caso di superamento del tasso soglia usura solo in particolari circostanze di estinzione anticipata mai verificatesi non si ha violazione della normativa sull’usura in quanto il cliente non ha mai dovuto corrispondere interessi superiori a quelli consentiti. Sussiste invece l’indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, con relativa violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, qualora il contratto non indichi con precisione gli oneri che maturano alla fine del rapporto o, qualora, il tasso di interessi realmente applicato in caso di estinzione anticipata sia diverso da quello indicato in contratto. Giudice di Pace di Torino 06 nov 2015 estinzione cessione del quinto

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