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  • Atub Associazione Consumatori

Nulla la cartella Equitalia per canone acqua senza sentenza

La cartella Equitalia per canoni acqua non è valida se si basa solo sulle fatture o gli avvisi di pagamento dell’ente gestore del servizio. I canoni dell’acqua non sono tributi ma corrispettivi negoziali. I canoni del Servizio Idrico Integrato non sono autonomi titoli esecutivi e pertanto non possono essere riscossi tramite Equitalia se non risultano da un titolo avente efficacia esecutiva (per esempio una sentenza o un’ingiunzione). Ne consegue la possibile nullità della relativa cartella esattoriale.

Ciò deriva dal fatto che i canoni del servizio idrico hanno natura negoziale in quanto rappresentano il corrispettivo per il consumo dell’acqua e i servizi di depurazione. Essi infatti non sono considerati tributi, infatti un’eventuale impugnazione contro la relativa cartella dovrebbe essere presentata al giudice ordinario e non alla Commissione tributaria.

Affinché si possa procedere alla riscossione mediante ruolo, devono ricorrere determinati presupposti e in particolare “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto per le entrate degli enti previdenziali, le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Essendo pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l’utente, è altresì pacifico che le tariffe corrisposte al gestore dall’utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato. Sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone pagato, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l’iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva.

La società privata di gestione del servizio idrico integrato non può allora procedere alla riscossione della tariffa tramite Equitalia sulla sola base delle fatture o degli avvisi di pagamento. Occorre un titolo esecutivo altrimenti la cartella esattoriale è illegittima perché mancante di un presupposto essenziale per la sua valida formazione e prima ancora per l’iscrizione a ruolo.

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