Il Tribunale di Arezzo ha ribadito quanto emerso anche in altri casi, anche presso il Tribunale di Torino. Il mutuo nato per ripianare il saldo passivo di conto corrente è nullo se il conto corrente risulta precedentemente viziato da irregolarità. Esiste infatti un collegamento funzionale tra il conto corrente originario ed il mutuo successivo. Tale collegamento tra contratti implica che la nullità, anche parziale, di uno di essi si ripercuota anche sull’altro. Tribunale di Arezzo ordinanza 05 mar 2016 mutuo nullo per ripianare cc irregolare
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