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Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi per l’ABF

Atub Associazione Consumatori

Alcune decisioni dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) delineano la posizione di questo organo in ambito di errata segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell’intermediario finanziario.

In un primo caso è possibile che la segnalazione sia in origine legittima, ma poi non aggiornata in senso favorevole al cliente nel caso ad esempio di accordo successivo con un piano di rientro, rispettato ovviamente dal cliente. In tal caso il cliente ha diritto alla cancellazione della posizione negativa in Centrale Rischi dal momento della definizione del piano di rientro e al risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale e non subito.

In un secondo caso è possibile che la segnalazione possa da subito risultare illegittima per mancanza di preavviso, comunicato dalla banca nella forma adeguata, non quindi per posta ordinaria. Le conseguenze in tal caso sono analoghe a quelle del punto precedente.

E’ pacifico, ai fini risarcitori di cui sopra, che il cliente sia tenuto a dimostrare di aver subito un danno effettivo.

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