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  • Il mutuo con ammortamento alla "francese" è illegittimo oppure no?

    Negli ultimi due/tre anni si è riaccesa la controversia circa la legittimità del mutuo con ammortamento cosiddetto alla francese a causa del numero crescente di sentenze favorevoli al cliente in diversi tribunali italiani, con il conseguente ottenimento del rimborso delle quote interessi illegittime e quindi non dovute. In cosa consiste l’ammortamento alla francese Questo tipo di ammortamento, ossia di modalità di rimborso del finanziamento, è la più utilizzata nei contratti di mutuo stipulati con le banche anche in Italia. Le principali caratteristiche sono l’importo della rata, sempre costante per tutta la durata del rimborso; e la composizione della rata, che prevede una quota interessi decrescente (più alta all’inizio e più bassa alla fine) ed una quota capitale crescente. Quindi nelle prime rate gli interessi sono più alti del capitale, mentre nelle ultime è il capitale ad essere più alto degli interessi. I clienti notano questa prima distorsione del metodo di rimborso quando chiedono alla banca di estinguere il mutuo anticipatamente o di surrogarlo. Si accorgono in quell’occasione di aver pagato un buon numero di rate ma nonostante ciò di avere ancora quasi tutto il capitale a debito. Le prime rate di rimborso infatti, come detto, contengono molti più interessi che capitale. Quali sono le anomalie che si celano Principalmente l’ammortamento alla francese è accusato di produrre interessi anatocistici, vietati dal nostro ordinamento per questo tipo di finanziamento dall’art. 1283 c.c. In realtà non è il tipo di ammortamento a generare anatocismo, ma la formula con cui sono calcolati gli interessi al suo interno. Infatti se questi sono calcolati (come sempre accede) utilizzando la formula di capitalizzazione composta allora generano anatocismo, al contrario, se si utilizzasse la formula con capitalizzazione semplice ciò non si verificherebbe. In secondo luogo molti contratti con ammortamento alla francese violano la legge sulla trasparenza bancaria. Questa prevede che il cliente debba essere preventivamente informato in forma scritta circa le condizioni contrattuali, soprattutto quelle economiche. Nel caso dell’ammortamento alla francese il tasso indicato in contratto talvolta non coincide con quello realmente applicato, che, a causa dell’effetto anatocistico già citato, risulta più elevato. Ulteriormente si può verificare come l’ammortamento alla francese renda illegittimamente alcuni contratti indeterminati e indeterminabili nell’oggetto. Questo perché con gli stessi parametri che il cliente sottoscrive nel contratto è possibile generare non solo un piano di rimborso, unico e comprensibile, ma più piani di rimborso, ad esempio con capitalizzazione semplice o composta (tra l’altro con differenza nell’importo della rata). Ed ancora, come evidenziato anche dal Tribunale di Roma, il piano di ammortamento alla francese calcolato con il metodo della capitalizzazione composta genera una quota aggiuntiva di interessi non indicata in contratto, quella appunto anatocistica, che rappresenta un costo occulto per il cliente. Può accadere che questo costo occulto, in aggiunta all’interesse legittimamente pattuito nel contratto, porti il tasso di interesse complessivo a superare la soglia massima antiusura consentita dalla legge, rendendo la clausola interessi del mutuo nulla e di conseguenza gli interessi non dovuti (art. 1815 cc. C.2). Cosa ne pensano i Tribunali Il dibattito è acceso ed i pareri sono contrastanti. Molti tribunali sono scettici e non hanno approfondito ancora l’argomento allineandosi all’orientamento maggioritario fino a qualche anno fa. Altri come accennato hanno invece sviluppato l’argomento in maniera critica, con l’ausilio di CTU professionalmente molto preparati, generando sentenze favorevoli al cliente. Elenchiamo a seguire alcune delle sentenze più recenti che evidenziamo le anomalie del metodo di ammortamento alla francese: Velletri n.1098 del 2022, Napoli n.1724 del 2022, Taranto n.796 del 2022, Campobasso n.156 del 2022, Venezia n.170 del 2022, Cremona 2022, Larino 2022. Nel 2021 La Spezia, Nola, Lecce, Udine, Terni, Pesaro, Roma, Viterbo, Brindisi. Nel 2020 Bari, Genova, Campobasso, Prato, Massa, Napoli, Lucca. Nel 2019 Campobasso, Cremona, Roma, Massa. Per saperne di più contattaci all’indirizzo mail info@atub.it

  • Accesso al credito attraverso il Fondo Antiusura

    La situazione di disagio economico in cui vive un gran numero di famiglie in Italia, soprattutto negli ultimi anni, ha reso sempre più difficile far fronte agli impegni ed alle spese quotidiane aggravando anche e soprattutto le posizioni debitorie ancora in essere. Si sono pertanto moltiplicate le situazioni di segnalazione negativa presse le centrali rischi e quelle di sovraindebitamento familiare, unitamente all’impossibilità di accedere ad ulteriore credito, con il conseguente rischio di alimentare il canale illegale di finanziamento. Il Fondo Antiusura permette di accedere al credito, finalizzato all’estinzione dei debiti in corso, nei casi in cui il credito stesso sarebbe precluso al cittadino perché segnalato nella Centrale Rischi, perché cattivo pagatore, ecc. il Fondo Antiusura garantisce quei finanziamenti che altrimenti non avrebbero garanzia alcuna. La garanzia è gratuita e copre il 100% dell’importo erogato da una banca convenzionata, previe opportune verifiche dei requisiti da parte dell’Ente Gestore. Affinché il richiedente si trovi in possesso dei requisiti occorre: - che il soggetto verta in effettivo stato di difficoltà economica e debitoria - che abbia la capacità di rimborsare il nuovo finanziamento garantito dal Fondo - che la richiesta rientri nei limiti della garanzia (euro 50.000 massimo) Il finanziamento erogabile dalla banca convenzionata non potrà superare euro 50.000 e 120 mesi di durata del rimborso. Per saperne di più contattaci all’indirizzo info@atub.it

  • Bonus psicologo, domande fino al 24 ottobre

    Il Bonus psicologo è un contributo erogato dall’INPS da utilizzare per sostenere le spese di psicoterapia. Il contributo è stabilito dal DL 228/2021 poi convertito in Legge 15/2022. Il contributo spetta, come accennato, a coloro che hanno sostenuto spese per psicoterapia e che contemporaneamente risultino in possesso dei requisiti economici richiesti. Nello specifico viene richiesto un valore di ISEE non superiore a euro 50.000. La misura del Bonus dipende dal valore ISEE del richiedente: partendo da euro 50 per seduta fino ad un massimo di euro 600 per valori ISEE fino a 15.000 – fino ad un massimo di euro 400 per valori ISEE da 15.000 a 30.000 – e fino ad un massimo di euro 200 per valori ISEE da 30.000 a 50.000. La domanda può essere presentata fino al 24 ottobre 2022 ed i fondi, suddivisi con criterio regionale, saranno ripartiti in base alle risorse disponibili in ordine di valore ISEE (prima gli ISEE più bassi).

  • Bonus 200 euro: a settembre anche per le Partite IVA

    Sarà probabilmente a settembre in un unico giorno la possibilità di presentare il Bonus 200 euro per i titolari di Partita IVA. Si attende il nuovo decreto che specifichi le modalità di presentazione delle domande ed i dettagli dell’agevolazione. I beneficiari dovrebbero comunque essere i possessori di P.I. lavoratori autonomi o professionisti con reddito non superiore a 35.000 euro. Gli stessi devono risultare iscritti alla gestione contributiva INPS o altra ammessa già alla data di entrata in vigore del Decreto e devono aver provveduto ad almeno un versamento contributivo alla data stessa. Anche per gli autonomi il contributo ammonterà ad euro 200 e sarà erogato una tantum. Le domande per il Bonus sono ancora presentabili per altre categorie in date differenti: - Lavoratori domestici (colf e badanti) fino al 30 settembre - Lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, agricoli, dello spettacolo, intermittenti, addetti alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali senza P.I. fino al 31 ottobre

  • Bonus 200 euro: come fare ad ottenerlo

    Previsioni del decreto-legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti). I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma di 200 euro una tantum ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui art. 1 comma 121 della legge numero 234/2021, ovvero, la riduzione di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. I lavoratori dovranno compilare la dichiarazione una tantum e consegnarla al proprio datore di lavoro per poter ottenere il bonus in busta paga. Di seguito alleghiamo il prospetto riassuntivo dell'agevolazione che contiene le indicazioni necessarie circa i beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, quando non automatica ed il fac-simile della dichiarazione.

  • Caro bollette: come rateizzarle dal 2022

    La previsione del “Caro bollette” dovuto agli aumenti previsti e già in atto per i costi delle forniture di luce e gas, ha reso indispensabile prevedere un piano di difesa a favore dei consumatori in difficoltà. È stata pensata soprattutto la possibilità di rateizzare il debito dei primi mesi del 2022. Di seguito vediamo in che modo. Innanzi tutto la possibilità di rateizzare è data sia agli utenti privati domestici che alle piccole imprese. Quali bollette potranno essere rateizzate? Potranno essere rateizzate le bollette emesse da gennaio ad aprile 2022 e non pagate. Potranno rateizzare quindi soltanto i clienti morosi, quelli cioè che hanno ricevuto la fattura e l’hanno lasciata scadere senza pagarla. Il cliente non può in autonomia pagare la fattura a rate e nemmeno può chiedere la dilazione al suo gestore prima della scadenza. Sarà il gestore stesso a proporgli la dilazione contestualmente all’invio del sollecito appunto nel caso in cui la fattura risulti non pagata. Come rateizzare? La rateizzazione non può durare più di 10 mesi ed alla stessa non vengono applicati interessi. La prima rata ammonterà al 50% del debito complessivo della bolletta ed il restante 50% sarà spalmato nelle altre 9 rate restanti. Le rate scadranno contestualmente allo scadere delle fatture successive. Il numero di rate può essere inferiore se il debito è inferiore a 50 euro. I gestori possono però in autonomia predisporre altri piani di rateizzazione che possano risultare più agevoli per il cliente. Previsioni per il periodo oltre aprile 2022? Il provvedimento si ferma al 30 aprile 2022 me si pensa che il Governo possa intervenire con una proroga dell’agevolazione

  • Assegno Unico Universale per i genitori separati

    Prima di tutto occorre evidenziare il fatto che è possibile inoltrare un'unica domanda per ogni figlio, solo uno dei due genitori può chiedere il beneficio dell’Assegno Unico Universale. Mi spiego meglio: la domanda per lo stesso figlio può essere presentata una sola volta per anno. Questo anche se la responsabilità genitoriale, come spesso accade, è ripartita su entrambi i genitori. Il genitore che fa richiesta inoltra domanda indicando per ogni figlio beneficiario anche il codice fiscale dell’altro genitore. Sulla base del caso tipo il contributo spetta in misura uguale ad entrambi i genitori (quindi al 50%), anche se uno dei due genitori versa all’altro assegno di mantenimento od anche se il figlio non ha residenza con il genitore richiedente. Il genitore richiedente può indicare in domanda una percentuale di sua spettanza anche del 100% dichiarando che tale scelta sia frutto di accordo con l’altro genitore. Questo a sua volta non deve avviare alcuna procedura per confermare tale scelta ma, anche in seguito, può, se lo ritiene opportuno, accedere alla procedura e modificare la percentuale di beneficio portandola al 50% tra i due genitori. Per il genitore che invece ha affido esclusivo il caso è differente. Deve infatti specificare nella domanda che il nucleo familiare del minore comprende un solo genitore.

  • Bollette luce e gas più care dal 2022

    La legge di Bilancio appena approvata ha predisposto misure di riparo al Caro Bollette per il trimestre gennaio-marzo 2022. Le soluzioni previste dovrebbero essere rivolte ai nuclei familiari più in difficoltà economica. Riassumendo, i provvedimenti previsti sono: - Annullamento degli oneri di sistema generali gravanti sulle bollette - Abbassamento dell’IVA sul gas all’aliquota del 5% - Possibilità di rateizzare l’importo in bolletta - Rafforzamento del Bonus Sociale per le utenze La misura più accessibile ai consumatori è quella della rateizzazione delle bollette. I clienti in difficoltà e morosi hanno la possibilità di rateizzare le bollette luce e gas emesse dal gennaio 2022 e fino ad aprile 2022, almeno per ora. La durata massima di rateizzazione è di 10 mesi a tasso zero. L’Autorità ha previsto, come anticipato, il potenziamento del Bonus utenze, sempre a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche. L’importo del Bonus ammonta a circa 600 euro differenziato a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e della zona di utilizzo dell’impianto.

  • Cartelle esattoriali, il punto sulle scadenze

    Sono molteplici le situazioni da tenere sotto controllo per rimanere in regola con i pagamenti verso l'Agenzia della riscossione usufruendo delle agevolazioni concesse a causa della pandemia. La precedente sospensione delle cartelle ante 2020, quindi precedenti la pandemia, è scaduta al 31 agosto 2021. Quindi le procedure di notifica delle cartelle in pagamento è ricominciata dal 01 settembre 2021. Ora il Governo ha invece concesso nuovamente proroga in tal senso per 180 giorni per le cartelle emesse tra il il 01 settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Per i contribuenti beneficiari della Pace Fiscale 2020 (Saldo e Stralcio e Rottamazione Ter) le scadenze delle rate 2020-2021 è terminata con la data del 9 dicembre 2021 con margine di tolleranza di 5 giorni. Occorre quindi controllare che le cartelle incluse nell'agevolazione, ossia quelle relative ai ruoli ammessi e comprese tra il 2000 ed il 2017, siano state effettivamente stralciate o rottamate dall'Agenzia Entrate Riscossione. In questo caso puoi anche chiederci aiuto per una ricerca aggiornata. Inoltre è in fase di applicazione la misura di condono automatico delle cartelle di importo inferiore a 5.000 euro per coloro con ISEE inferiore a 30.000 euro. Puoi rivolgerti alla nostra associazione per assistenza alla ricerca della posizione debitoria complessiva, alle richieste di possibili rateizzazioni od alla verifica di regolarità dei ruoli nelle cartelle e delle relative operazioni di notifica.

  • Cancellazione voli, rimborsi o voucher?

    Da ormai quasi due anni le difficoltà nel viaggiare utilizzando un volo aereo si sono moltiplicate a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia e non solo. Risulta difficoltoso programmare un viaggio perché occorre districarsi tra tutti i regolamenti che via via si sono susseguiti negli ultimi mesi. Le compagnie aeree non possono per legge cancellare voli motivando le cancellazioni per cause Covid-19 a partire dal 3 giugno 2020. Nel caso sia la compagnia aerea a cancellare il volo, come detto non a causa Covid-19, quindi per motivi "più o meno" eccezionali, le scelte possibili per il cliente sono due: - chiedere il rimborso del biglietto - chiedere di riprogrammare il biglietto ad altra data Oppure volontariamente chiedere emissione di un voucher. Il voucher ha validità se emesso su richiesta del cliente, e non su iniziativa unilaterale della compagnia, il voucher non sostituisce il rimborso a meno che il cliente non lo richieda specificamente. La legge prevede anche che il tempo di utilizzo del voucher già in possesso del cliente (per voli cancellati entro il 30 luglio 2020) sia di 24 mesi. Nel caso il cliente decidesse di non utilizzarlo allora può chiederne il rimborso entro 12 mesi dall'emissione. La scadenza per il rimborso dei voucher non utilizzati è quella del 31 marzo 2022. Lo stesso trattamento è da riservarsi per i consumatori che hanno acquistato e pagato (e non utilizzato per causa Covid-19) servizi di trasporto, soggiorni turistici, gite scolastiche ecc. Nel caso in cui la rinuncia provenga dal cliente e non dalla compagnia aerea le possibili soluzioni sono due: - se la rinuncia è dovuta a Covid-19 il cliente rientra nei casi di cui sopra, ossia matura diritto al rimborso od al voucher se lo richiede (Legge 24/04/2020 n.27) - se la rinuncia è dovuta ad altri motivi le regole da applicare sono quelle contenute nel contratto con la compagnia aerea

  • Bonus Vacanze sprecato per mancata partenza

    In questo periodo di incertezza è talvolta difficile programmare vacanze e soggiorni, anche in Italia. Può accadere, e sta accadendo, che il cliente prenoti il soggiorno utilizzando il Bonus e che poi, per motivazioni varie, collegate o meno alla pandemia in corso, non possa più partire ed utilizzare il servizio prenotato. In molti casi il cliente si è sentito dire che il Bonus utilizzato per la prenotazione non verrà restituito e nemmeno rimborsato. In quale situazione il Bonus Vacanze si perde e come evitarlo? L'albergatore deve verificare che il cliente disponga del Bonus ma non deve acquisire preventivamente il codice univoco QR-CODE. Il cliente deve "passare" il codice solo al momento del pagamento e non in fase di prenotazione, infatti tale procedura rendo il Bonus utilizzato e non più usufruibile, anche se il cliente disdice il soggiorno e non utilizza il servizio. In quel caso il Bonus è perso. A confermare la legittimità di questa procedura è anche un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate oltre che una specifica nota nella guida generale al Bonus. Nel caso che ciò accada, ossia nel caso di utilizzo del Bonus per sbaglio, in anticipo rispetto alla fruizione del servizio, dovrebbe essere la struttura a mettere in atto agevolazioni commerciali rivolte al cliente per sanare l'errore e rimediare al danno subito dal cliente. Nel caso di mancato accordo amichevole è possibile è possibile rivalersi sulla struttura affinché ristori il danno subito dal cliente per l'errore di procedura in fase di prenotazione. Nel caso fossero necessari maggiori chiarimenti o assistenza per il reclamo e la richiesta del danno puoi rivolgerti al nostro sportello, contattandoci anche on line.

  • Assegno Unico Universale

    La Legge Delega n.46/2021 istituisce l’Assegno Unico che è una misura di sostegno al reddito delle famiglie con figli a carico. La misura entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022. Sarà rivolta ai nuclei familiari con figli fiscalmente a carico di età compresa tra il settimo mese di gravidanza ed il 21esimo anno. Il contributo sarà erogato dall’INPS per ogni figlio fiscalmente a carico della famiglia richiedente. L’Assegno Unico sarà erogato in base a requisiti economici ricavabili dal modello ISEE e avrà il carattere dell’universalità in quanto andrà a sostituire altre misure a sostegno del reddito delle famiglie ad oggi in vigore quali: - Detrazioni IRPEF per figlia a carico - Assegni nucleo familiare - Assegni famiglie numerose - Bonus bebè - Bonus mamma domani Beneficiari e Requisiti L’Assegno Unico spetta a quei nuclei familiari con figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni in possesso dei requisiti economici richiesti e ricavabili dall’ISEE. Questo non dovrà risultare superiore a 50.000 euro. Vi sono poi ulteriori requisiti, prevalentemente di carattere anagrafico, quali essere: - cittadino italiano o di uno Stato UE, o di altro Stato ma con regolare diritto di soggiorno di lungo periodo - soggetto al pagamento dell’IRPEF in Italia - residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale La misura non prevede distinzione di attività lavorativa, al beneficio sono ammessi sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi, purché in possesso dei requisiti ISEE. Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 l’Assegno Unico presenta una soluzione “ponte” denominata Assegno Temporaneo, che può essere richiesta da quelle categorie di lavoratori che attualmente non hanno diritto a richiedere gli Assegni Nucleo Familiare, per lo più quindi autonomi e disoccupati. Per maggiori informazioni sulla misura temporanea vedasi il nostro articolo Assegno Temporaneo figli minori. A quanto ammonterà l’Assegno Unico L’INPS erogherà mensilmente ai beneficiari del contributo un importo fisso per ogni figlio a carico di età inferiore a 21 anni. L’importo varierà a seconda della fascia di valore ISEE nella quale il nucleo familiare richiedente rientra, ed anche in base al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Ad ISEE maggiori spetteranno contributi minori.

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