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Il mutuo con ammortamento alla "francese" è illegittimo oppure no?

Negli ultimi due/tre anni si è riaccesa la controversia circa la legittimità del mutuo con ammortamento cosiddetto alla francese a causa del numero crescente di sentenze favorevoli al cliente in diversi tribunali italiani, con il conseguente ottenimento del rimborso delle quote interessi illegittime e quindi non dovute.


In cosa consiste l’ammortamento alla francese

Questo tipo di ammortamento, ossia di modalità di rimborso del finanziamento, è la più utilizzata nei contratti di mutuo stipulati con le banche anche in Italia. Le principali caratteristiche sono l’importo della rata, sempre costante per tutta la durata del rimborso; e la composizione della rata, che prevede una quota interessi decrescente (più alta all’inizio e più bassa alla fine) ed una quota capitale crescente. Quindi nelle prime rate gli interessi sono più alti del capitale, mentre nelle ultime è il capitale ad essere più alto degli interessi.


I clienti notano questa prima distorsione del metodo di rimborso quando chiedono alla banca di estinguere il mutuo anticipatamente o di surrogarlo. Si accorgono in quell’occasione di aver pagato un buon numero di rate ma nonostante ciò di avere ancora quasi tutto il capitale a debito. Le prime rate di rimborso infatti, come detto, contengono molti più interessi che capitale.


Quali sono le anomalie che si celano

Principalmente l’ammortamento alla francese è accusato di produrre interessi anatocistici, vietati dal nostro ordinamento per questo tipo di finanziamento dall’art. 1283 c.c. In realtà non è il tipo di ammortamento a generare anatocismo, ma la formula con cui sono calcolati gli interessi al suo interno. Infatti se questi sono calcolati (come sempre accede) utilizzando la formula di capitalizzazione composta allora generano anatocismo, al contrario, se si utilizzasse la formula con capitalizzazione semplice ciò non si verificherebbe.


In secondo luogo molti contratti con ammortamento alla francese violano la legge sulla trasparenza bancaria. Questa prevede che il cliente debba essere preventivamente informato in forma scritta circa le condizioni contrattuali, soprattutto quelle economiche. Nel caso dell’ammortamento alla francese il tasso indicato in contratto talvolta non coincide con quello realmente applicato, che, a causa dell’effetto anatocistico già citato, risulta più elevato.


Ulteriormente si può verificare come l’ammortamento alla francese renda illegittimamente alcuni contratti indeterminati e indeterminabili nell’oggetto. Questo perché con gli stessi parametri che il cliente sottoscrive nel contratto è possibile generare non solo un piano di rimborso, unico e comprensibile, ma più piani di rimborso, ad esempio con capitalizzazione semplice o composta (tra l’altro con differenza nell’importo della rata).


Ed ancora, come evidenziato anche dal Tribunale di Roma, il piano di ammortamento alla francese calcolato con il metodo della capitalizzazione composta genera una quota aggiuntiva di interessi non indicata in contratto, quella appunto anatocistica, che rappresenta un costo occulto per il cliente. Può accadere che questo costo occulto, in aggiunta all’interesse legittimamente pattuito nel contratto, porti il tasso di interesse complessivo a superare la soglia massima antiusura consentita dalla legge, rendendo la clausola interessi del mutuo nulla e di conseguenza gli interessi non dovuti (art. 1815 cc. C.2).


Cosa ne pensano i Tribunali

Il dibattito è acceso ed i pareri sono contrastanti. Molti tribunali sono scettici e non hanno approfondito ancora l’argomento allineandosi all’orientamento maggioritario fino a qualche anno fa. Altri come accennato hanno invece sviluppato l’argomento in maniera critica, con l’ausilio di CTU professionalmente molto preparati, generando sentenze favorevoli al cliente.


Elenchiamo a seguire alcune delle sentenze più recenti che evidenziamo le anomalie del metodo di ammortamento alla francese: Velletri n.1098 del 2022, Napoli n.1724 del 2022, Taranto n.796 del 2022, Campobasso n.156 del 2022, Venezia n.170 del 2022, Cremona 2022, Larino 2022. Nel 2021 La Spezia, Nola, Lecce, Udine, Terni, Pesaro, Roma, Viterbo, Brindisi. Nel 2020 Bari, Genova, Campobasso, Prato, Massa, Napoli, Lucca. Nel 2019 Campobasso, Cremona, Roma, Massa.


Per saperne di più contattaci all’indirizzo mail info@atub.it



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