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  • Anche per la UE se manca il TAEG nel contratto gli interessi si annullano

    Corte di Giustizia dell’Unione Europea – 08 novembre 2016 – C 41/15 Se in un contratto di credito al consumo la finanziaria o la banca non inseriscono alcune informazioni essenziali e obbligatorie, come ad esempio il TAEG, le spese notarili, il numero e la periodicità dei pagamenti, questo può essere sanzionato con la decadenza del diritto del creditore agli interessi e alle spese. Una sanzione del genere è infatti ammessa se la mancanza di queste informazioni non permette al consumatore di valutare la portata del suo impegno contrattuale. Così la Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte di Giustizia ha dichiarato che la direttiva Ue sui contratti di credito ai consumatori “non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento. Tuttavia, nel caso in cui siffatto contratto rinvii a un altro documento, precisando al contempo che quest’ultimo ne è parte integrante, tale documento, al pari del contratto stesso, deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l’insieme dei suoi diritti e obblighi”. Se TAEG, ratei, spese notarili e le informazioni  obbligatorie non sono indicate chiaramente nel contratto, finanziaria o banca possono perdere gli interessi e le spese. Per la Corte, infatti, “la mancata indicazione da parte del creditore, nel contratto di credito, di tutti gli elementi che, in forza della direttiva, devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto può essere sanzionata dagli Stati membri con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese qualora la mancata menzione di tali elementi possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del suo impegno. Ciò vale – precisa la Corte – per gli elementi obbligatori quali il TAEG, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, le spese notarili nonché le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore”.

  • Anatocismo, interessi ultralegali, CMS illegittime e superamento soglia di usura

    Tribunale di Agrigento – sentenza n.1516 del 18/10/2016 La sentenza in esame è particolarmente esemplare in quanto affronta simultaneamente differenti casistiche solitamente dibattute nell’ambito del contenzioso bancario. Alla banca parte in causa viene innanzitutto contestata la carente produzione documentale con la quale avrebbe voluto dimostrare insolvenza del correntista nell’ambito di un rapporto di anticipazione fatture. Nel caso specifico il Giudice ribadisce l’importanza di produrre i documenti che cronologicamente fotografano e ricostruiscono lo sviluppo del rapporto (elenco fatture anticipate, dettaglio competenze di anticipo ecc.) e non solo quindi gli estratti finali. Il fido di cassa che nella realtà esisteva di fatto non era mai stato pattuito per iscritto, nessun contratto infatti aveva mai regolato le condizioni di tale affidamento. Pertanto il Giudice, con l’ausilio della consulenza tecnica, ha ritenuto di dover applicare il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB invece che quello applicato negli anni dalla banca, senza averlo mai pattuito. Per ciò che attiene agli interessi anatocistici il Giudice applica un criterio che merita si essere considerato con attenzione. Infatti ritiene illegittimi gli interessi anatocistici nonostante la presenza della clausola di reciprocità dei periodi di capitalizzazione. La banca infatti ha eluso tale reciprocità violando l’art 1283 c.c. Il rapporto non in ultimo ha evidenziato superamenti da parte dei tassi di interesse applicati rispetto al Tasso Soglia antiusura stabilito per legge. Il Giudice ha condannato la banca alla restituzione di euro 36.072,58.

  • Interessi ultralegali, CMS e spese illegittime senza pattuizione

    Tribunale di Macerata – sentenza n.1233 del 02/11/2016 Il Giudice nel caso specifico conferma il criterio secondo cui gli interessi ultralegali, ossia quelli applicati in misura superiore al tesso legale, sono illegittimi se non regolarmente pattuiti all’interno di un contratto scritto, che va prodotto in sede di causa. Se il contratto non è prodotto o non contiene la pattuizione degli interessi suddetti questi non sono legittimi. Stesso principio si applica alle Commissioni di Massimo Scoperto ed alle spese di gestione o liquidazione del conto corrente, senza pattuizione scritta gli addebiti sono illegittimi. Occorre inoltre sottolineare che il Giudice si sofferma anche sulla eccezione di prescrizione, decennale dalla chiusura del rapporto di conto corrente. La banca ha l’onere di dimostrare se le singole rimesse siano o meno solutorie, se siamo atte quindi a far scattare i termini di prescrizione.

  • Rottamazione cartelle Equitalia al via dal 7 novembre

    La nuova legge di Stabilità 2017 concede la possibilità di rottamare le vecchie cartelle di Equitalia, quelle emesse tra gli anni 2000 e 2015, per la precisione quelle emesse entro il 31 dicembre 2015. Attraverso questa sanatoria imprese e famiglie potranno cancellare i propri debiti, con Equitalia o altro esattore, pagando la cartella o le cartelle senza interessi, sanzioni o more. Possono beneficiarne tutti i contribuenti con cartelle emesse tra il 2000 e il 2015, anche coloro che hanno chiesto o che hanno in corso una rateizzazione (purché in regola con i pagamenti dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. In quest’ultimo caso l’Agente provvede al ricalcolo del dovuto residuo condonato. Si può aderire alla sanatoria scegliendo di pagare il dovuto in unica soluzione oppure a rate (fino ad un massimo di 4 rate). Nel caso di condono di cartelle incluse già all’interno di una rateizzazione la stessa decade nel momento in cui il contribuente aderisce al condono stesso. Le domande sono presentabili dal 7 novembre al 21 gennaio 2017. Per chi paga a rate le prime due saranno ciascuna pari ad un terzo del dovuto, e le ultime due ad un sesto del dovuto. Sulle rate saranno calcolati interessi, le prime tre rate dovranno essere pagate entro il 15 dicembre 2017 e l’ultima, la quarta, entro il 15 marzo 2018.

  • [ATUB] ordinanza favorevole su cessione del quinto in usura

    Tribunale di Biella, 16 settembre 2016 Il Giudice nel caso specifico ammette la CTU (consulenza tecnica d’ufficio) richiesta dal legale del nostro assistito per verificare la tesi sostenuta dalla perizia econometrica di Atub. Il Giudice chiede al perito del Tribunale di verificare se il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sia stato pattuito con interessi usurari, ossia superiori al Tasso Soglia antiusura stabilito per legge, includendo nel calcolo del TEG (tasso effettivo globale) anche i costi assicurativi. trib-biella-16-settembre-2016-ctu-cessione-del-quinto

  • Interessi di mora e usura nel mutuo

    Tribunale di Benevento, 05 maggio 2016 Il Giudice nel caso specifico si pronuncia ribadendo concetti fondamentali in materia di usura bancaria. 1) Gli interessi moratori devono essere ricompresi nel calcolo del TEG per essere raffrontati al Tasso Soglia antiusura, proprio per verificare l’usurarietà del contratto. Ciò detto anche se gli interessi moratori non fanno parte degli elementi di rilevazione del TEGM da parte di Banca d’Italia. Il primo dato da considerare infatti è l’assunto dell’art. 644 c.p. che, nel definire il tasso usurario, cita “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. 2) Il superamento da parte degli interessi moratori del Tasso Soglia comporta la gratuità del mutuo come da art, 1815 c.c. Infatti nel caso specifico il Giudice compensa gli interessi pagati sulle rate scadute con il residuo capitale dovuto, annullando la procedura risolutiva del contratto, che in tal senso non era legittimata. 3) Il Tasso Soglia da considerare è quello specifico per trimestre di stipula e per tipologia di credito, non è corretto inventarne un altro maggiorato del 2,1% valore derivante da autonoma indagine statistica di Banca d’Italia, quale organo amministrativo e di controllo con natura consultiva e non vincolante in termini giuridici. trib-benevento-11-maggio-2016-mora-e-usura

  • Anatocismo, interessi ultralegali e commissioni non pattuiti

    Tribunale di Firenze, 06 settembre 2016 Il Giudice condanna la banca a restituire all’impresa correntista euro 174.000 per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non pattuite e interessi ultralegali non pattuiti. Il principio consolidato che sta alla base della decisione, soprattutto per ciò che riguarda l’anatocismo, è quello secondo cui … “la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi prima della delibera CICR 09.02.2000 è illegittima… per il periodo successivo è legittima a condizione che la banca l’abbia applicata in forza di specifica pattuizione, liquidando interessi attivi e passivi con pari periodicità”. trib-firenze-06-settembre-2016-anatocismo

  • Anatocismo e fido di fatto

    Tribunale di Reggio Emilia, 17 settembre 2016 L’esposizione debitoria del conto corrente costante negli anni in assenza di richiesta di rientro da parte della Banca, fa presupporre ad un rapporto affidato e non in sconfinamento. In questo caso la Banca deve dimostrare che le rimesse abbiano funzione solutoria. in tal caso la Banca non può richiedere questa eccezione in maniera generica. In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000. Occorre quindi che il correntista abbia pattuito con la Banca la capitalizzazione anatocistica, in caso contrario la quota di interesse anatocistico va rimborsata. trib-reggio-emilia-17-settembre-2016-anatocismo-e-fido-di-fatto

  • Anatocismo, CMS e prescrizione

    Tribunale di Pavia, 14 settembre 2016 La banca non può sollevare l’eccezione di prescrizione in maniera generica. E’ infatti suo onere indicare con precisione quali sono le rimesse che ritiene solutorie. Queste infatti devono essere rilevate sul saldo del conto come correttamente rideterminato depurandolo dalle somme percepite per clausole nulle. Anatocismo: In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000. E’ illegittimo l’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ove non siano indicati in modo chiaro il tasso applicabile, i criteri di applicazione e di calcolo della stessa e la sua periodicità, ovvero quando questa non risulta determinabile. trib-pavia-14-settembre-2016-anatocismo-e-cms

  • Tasso di mora superiore alla soglia antiusura, interessi non dovuti

    Tribunale di Pesaro, 05 luglio 2016 – sentenza n.527 Il Giudice nella sentenza citata respinge il precetto della banca limitandolo ai soli importi del residuo capitale prestato, senza infatti includere nessun interesse, né corrispettivo, né moratorio. La motivazione della decisione si basa sul fatto che, nel caso di sforamento del tasso di interesse pattuito rispetto al tasso soglia, in questo caso quello moratorio, si deve applicare il dettato dell’art 1815 cc comma 2, di chiara natura sanzionatoria, che determina l’impossibilità della banca di richiedere interessi di qualsiasi natura. Nel caso specifico quindi lo sconfinamento in usura del tasso di interesse moratorio travolge l’intera clausola degli interessi, anche di quelli corrispettivi. Trib. Pesaro 05 luglio 2016 usura mora

  • Anatocismo e CMS illegittimi

    Tribunale di Treviso, 30 giugno 2016 sentenza n.1755 La clausola contenuta nei contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, che prevede la possibilità per la banca di applicare l’anatocismo trimestrale sui saldi debitori del correntista, è nulla per violazione del divieto stabilito dall’art.1283 c.c. Gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione e quindi quelli addebitati in eccesso vanno restituiti dalla banca al correntista. Per i contratti stipulati dopo tale data, o in essere dopo tale data, l’anatocismo diventa legittimo solo se il correntista lo ha accettato per iscritto con regolare pattuizione contrattuale. In caso contrario gli interessi addebitati in eccesso per effetto anatocistico vanno rimborsati. Nel conto corrente sono da dichiararsi illegittime le commissioni di massimo scoperto CMS (e voci successive giusta L. n.02/09) quando della documentazione contrattuale non risulti la presenza di pattuizioni specifiche e determinate nell’oggetto. In mancanza della necessaria pattuizione tali commissioni non sono legittime e vanno rimborsate. Ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile (per tutte, Cass. pen. n. 12028/2010). In caso di accertata violazione, andrà applicato, come sostitutivo, il mero tasso legale. Trib. Treviso 30 giugno 2016, anatocismo e CMS illegittimi

  • Anche interessi moratori e commissione per estinzione anticipata rientrano nel rispetto delle soglie

    Tribunale di Bari, 05 luglio 2016 sentenza n.4659 La sentenza sottolinea che gli interessi moratori, come anche la commissione per estinzione anticipata, rientrano nel computo del TEG da comparare al Tasso Soglia per verificare l’usurarietà del contratto. Infatti non pare accoglibile, secondo il Giudice, la versione secondo cui gli interessi moratori non debbano essere considerati ai fini della verifica di usurarietà in quanto non inseriti tra le componenti del TEGM. Il margine in eccesso tra TEGM e tasso soglia (prima del 50% ora addirittura innalzato al 25% con l’aggiunta di 4 punti) è utile anche ad assorbire le varianti che si verificano nei singoli casi. La sentenza sottolinea la necessità di annettere al TEG, come del resto legge prevede, anche i costi potenziali, se promessi in fase di stipula, quindi anche la eventuale incidenza della commissione per estinzione anticipata. La sanzione di tale sforamento originario dal tasso soglia è la non debenza degli interessi convenuti, rendendo il mutuo non oneroso, ossia senza interessi. Trib. Bari 05 luglio 2016 mora e CEA in TSU

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