Tribunale di Benevento, 05 maggio 2016
Il Giudice nel caso specifico si pronuncia ribadendo concetti fondamentali in materia di usura bancaria.
1) Gli interessi moratori devono essere ricompresi nel calcolo del TEG per essere raffrontati al Tasso Soglia antiusura, proprio per verificare l’usurarietà del contratto. Ciò detto anche se gli interessi moratori non fanno parte degli elementi di rilevazione del TEGM da parte di Banca d’Italia. Il primo dato da considerare infatti è l’assunto dell’art. 644 c.p. che, nel definire il tasso usurario, cita “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
2) Il superamento da parte degli interessi moratori del Tasso Soglia comporta la gratuità del mutuo come da art, 1815 c.c. Infatti nel caso specifico il Giudice compensa gli interessi pagati sulle rate scadute con il residuo capitale dovuto, annullando la procedura risolutiva del contratto, che in tal senso non era legittimata.
3) Il Tasso Soglia da considerare è quello specifico per trimestre di stipula e per tipologia di credito, non è corretto inventarne un altro maggiorato del 2,1% valore derivante da autonoma indagine statistica di Banca d’Italia, quale organo amministrativo e di controllo con natura consultiva e non vincolante in termini giuridici.
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