Tribunale di Agrigento – sentenza n.1516 del 18/10/2016
La sentenza in esame è particolarmente esemplare in quanto affronta simultaneamente differenti casistiche solitamente dibattute nell’ambito del contenzioso bancario. Alla banca parte in causa viene innanzitutto contestata la carente produzione documentale con la quale avrebbe voluto dimostrare insolvenza del correntista nell’ambito di un rapporto di anticipazione fatture. Nel caso specifico il Giudice ribadisce l’importanza di produrre i documenti che cronologicamente fotografano e ricostruiscono lo sviluppo del rapporto (elenco fatture anticipate, dettaglio competenze di anticipo ecc.) e non solo quindi gli estratti finali. Il fido di cassa che nella realtà esisteva di fatto non era mai stato pattuito per iscritto, nessun contratto infatti aveva mai regolato le condizioni di tale affidamento. Pertanto il Giudice, con l’ausilio della consulenza tecnica, ha ritenuto di dover applicare il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB invece che quello applicato negli anni dalla banca, senza averlo mai pattuito. Per ciò che attiene agli interessi anatocistici il Giudice applica un criterio che merita si essere considerato con attenzione. Infatti ritiene illegittimi gli interessi anatocistici nonostante la presenza della clausola di reciprocità dei periodi di capitalizzazione. La banca infatti ha eluso tale reciprocità violando l’art 1283 c.c. Il rapporto non in ultimo ha evidenziato superamenti da parte dei tassi di interesse applicati rispetto al Tasso Soglia antiusura stabilito per legge. Il Giudice ha condannato la banca alla restituzione di euro 36.072,58.
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