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Anche interessi moratori e commissione per estinzione anticipata rientrano nel rispetto delle soglie

Tribunale di Bari, 05 luglio 2016 sentenza n.4659

La sentenza sottolinea che gli interessi moratori, come anche la commissione per estinzione anticipata, rientrano nel computo del TEG da comparare al Tasso Soglia per verificare l’usurarietà del contratto. Infatti non pare accoglibile, secondo il Giudice, la versione secondo cui gli interessi moratori non debbano essere considerati ai fini della verifica di usurarietà in quanto non inseriti tra le componenti del TEGM. Il margine in eccesso tra TEGM e tasso soglia (prima del 50% ora addirittura innalzato al 25% con l’aggiunta di 4 punti) è utile anche ad assorbire le varianti che si verificano nei singoli casi.

La sentenza sottolinea la necessità di annettere al TEG, come del resto legge prevede, anche i costi potenziali, se promessi in fase di stipula, quindi anche la eventuale incidenza della commissione per estinzione anticipata.

La sanzione di tale sforamento originario dal tasso soglia è la non debenza degli interessi convenuti, rendendo il mutuo non oneroso, ossia senza interessi. Trib. Bari 05 luglio 2016 mora e CEA in TSU

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