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Anatocismo e CMS illegittimi

Atub Associazione Consumatori

Tribunale di Treviso, 30 giugno 2016 sentenza n.1755

La clausola contenuta nei contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, che prevede la possibilità per la banca di applicare l’anatocismo trimestrale sui saldi debitori del correntista, è nulla per violazione del divieto stabilito dall’art.1283 c.c. Gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione e quindi quelli addebitati in eccesso vanno restituiti dalla banca al correntista. Per i contratti stipulati dopo tale data, o in essere dopo tale data, l’anatocismo diventa legittimo solo se il correntista lo ha accettato per iscritto con regolare pattuizione contrattuale. In caso contrario gli interessi addebitati in eccesso per effetto anatocistico vanno rimborsati.

Nel conto corrente sono da dichiararsi illegittime le commissioni di massimo scoperto CMS (e voci successive giusta L. n.02/09) quando della documentazione contrattuale non risulti la presenza di pattuizioni specifiche e determinate nell’oggetto. In mancanza della necessaria pattuizione tali commissioni non sono legittime e vanno rimborsate.

Ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile (per tutte, Cass. pen. n. 12028/2010). In caso di accertata violazione, andrà applicato, come sostitutivo, il mero tasso legale. Trib. Treviso 30 giugno 2016, anatocismo e CMS illegittimi

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