Tribunale di Reggio Emilia, 17 settembre 2016
L’esposizione debitoria del conto corrente costante negli anni in assenza di richiesta di rientro da parte della Banca, fa presupporre ad un rapporto affidato e non in sconfinamento. In questo caso la Banca deve dimostrare che le rimesse abbiano funzione solutoria. in tal caso la Banca non può richiedere questa eccezione in maniera generica.
In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000. Occorre quindi che il correntista abbia pattuito con la Banca la capitalizzazione anatocistica, in caso contrario la quota di interesse anatocistico va rimborsata. trib-reggio-emilia-17-settembre-2016-anatocismo-e-fido-di-fatto
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