Tribunale di Pesaro, 05 luglio 2016 – sentenza n.527
Il Giudice nella sentenza citata respinge il precetto della banca limitandolo ai soli importi del residuo capitale prestato, senza infatti includere nessun interesse, né corrispettivo, né moratorio.
La motivazione della decisione si basa sul fatto che, nel caso di sforamento del tasso di interesse pattuito rispetto al tasso soglia, in questo caso quello moratorio, si deve applicare il dettato dell’art 1815 cc comma 2, di chiara natura sanzionatoria, che determina l’impossibilità della banca di richiedere interessi di qualsiasi natura.
Nel caso specifico quindi lo sconfinamento in usura del tasso di interesse moratorio travolge l’intera clausola degli interessi, anche di quelli corrispettivi. Trib. Pesaro 05 luglio 2016 usura mora
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