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  • Bonus Affitti 2021 - Comune di Torino

    Fondo Sostegno Affitti 2021 È possibile presentate domanda per la Città di Torino dal 25 ottobre al 26 novembre per ottenere il contributo ad integrazione dei canoni di affitto residenziale per l’anno 2021. Requisiti richiesti dal Bando - Essere cittadini italiani o UE, oppure essere cittadini di Stati extra-ue con regolare permesso di soggiorno - Risiedere nel Comune di Torino - Disporre di Contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo, regolarmente registrato con importo annuo non superiore a euro 6.000 - Disporre di ISEE 2021 per calcolare la fascia di appartenenza ed il possesso dei requisiti economici - Non essere assegnatari di alloggi edilizia sociale - Non essere conduttori di alloggi che già beneficiano di contributo ASLO - Non essere conduttori di alloggi che già beneficiano di contributo per il fondo morosità incolpevole FIMI - Che nel nucleo familiare non ci siano titolari di diritto di usufrutto, nuda proprietà, ecc. Non sono beneficiari del bonus la nuda proprietà, gli alloggi inagibili come da certificazione comunale. Per tutte le informazioni del caso ed assistenza alla compilazione delle domande è possibile contattarci direttamente allo sportello al T. 0113496784

  • Guida al Sovraindebitamento, cos'è e come uscirne

    Cos’è il sovraindebitamento La definizione nasce dalla Legge 3/2012. Per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. In altre parole la Legge predispone delle soluzioni per uscire dalla crisi in cui vengono a trovarsi coloro che non riescono più a far fronte ai propri debiti sulla base della loro attuale condizione economica. La legge 3/2012 Questa legge permette al debitore in difficoltà di far fronte comunque ai propri debiti, non integralmente, ma nella misura di quanto può attraverso l’avvio di una delle tre procedure ammesse, con l’ausilio del suo consulente e sotto la supervisione dell’Organismo di Composizione della Crisi. L’obiettivo della legge è duplice: da un lato vuole aiutare il debitore ad onorare i propri impegni nella misura possibile, permettendogli, a fine procedura di liberarsi completamente dai debiti, e soprattutto di uscire da una situazione che differentemente non vedrebbe soluzione, cancellando la porzione non pagata. Dall’altro lato vuole evitare al creditore di perdere del tutto il proprio credito. Il debitore propone un piano di ristrutturazione del debito che garantisca il pagamento ai creditori di una parte del dovuto, e che garantisca comunque allo stesso tempo una dignitosa sussistenza del nucleo familiare del debitore. Chi può accedere alla Legge 3/2012 Possono accedere alle procedure per la ricomposizione della crisi da sovraindebitamento tutti coloro che, in stato di sovraindebitamento, non sono soggetti alla ordinaria procedura fallimentare come ad esempio: lavoratori dipendenti, pensionati, piccoli artigiani o commercianti, piccoli imprenditori e professionisti, aziende agricole. Quali sono le procedure Le procedure a cui è possibile accedere avvalendosi della Legge 3/2012 sono: - Piano del consumatore - Accordo con i creditori - Liquidazione del patrimonio Piano del consumatore Nel Piano del Consumatore la proposta del consumatore di dilazione e stralcio dei debiti non è sottoposta all’approvazione dei creditori. È il Giudice che valuta la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo. Depositata l’Istanza da parte del debitore il Giudice provvede a verificare l’assenza di atti in frode ai creditori (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). Dopodiché il Giudice fissa l’udienza di omologazione del piano. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata (mobiliari, immobiliari e presso terzi). Accordo con i creditori Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano. Tale accordo deve essere approvato da almeno il 60% dei debiti complessivi. Non vi è obbligo di assicurare il pagamento integrale ai creditori privilegiati. I crediti erariali e previdenziali possono non essere soddisfatti integralmente. Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori. La proposta di accordo, che il soggetto sovraindebitato può presentare per la ristrutturazione dei debiti, è a contenuto aperto, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità per la soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri. La procedura si apre con il deposito della proposta di accordo da parte del debitore presso il tribunale competente, unitamente alla documentazione a corredo. Il tribunale e i creditori devono essere messi in condizione di conoscere la situazione debitoria e patrimoniale del proponente. Liquidazione del patrimonio La liquidazione del patrimonio può essere attivata: su istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell’accordo con i creditori, a seguito di annullamento e/o risoluzione dell’accordo, revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. Requisito oggettivo necessario ai fini dell’ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento. Benefici della Legge 3/2012 - Sospensione delle azioni esecutive contro il debitore - Sospensione pagamento rate mutuo per un anno - Cancellazione del nominativo dalla Centrale dei Rischi - Esdebitazione, ossia la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori in procedura e non soddisfatti. Recenti modifiche alla Legge 3/2012 Nell’attesa del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che rinnoverà, migliorandola, la Legge 3/2012 e tutta la materia del Sovraindebitamento, sono di recente entrate in vigore alcune modifiche in anticipazione: 1. Procedure familiari. I componenti di una stessa famiglia potranno presentare un’unica domanda di ricomposizione della Crisi da Sovraindebitamento se conviventi o se l’indebitamento che si intende cancellare ha avuto origine comune 2. I soci illimitatamente responsabili di società potranno beneficiare degli effetti favorevoli di un eventuale accordo con i creditori presentato dalla società di cui sono soci e favorevolmente accolto 3. Il piano del consumatore concederà la possibilità di stralciare e diluire i debiti anche se derivanti da cessione del quinto di stipendio o pensione 4. Il Giudice potrà valutare il merito dell’opposizione di alcuni creditori, ed eventualmente respingerla, nel caso in cui questi ultimi siano operatori finanziari che non abbiamo correttamente valutato il merito del credito del cliente sovraindebitato prima di concedergli credito 5. Si introduce la figura del debitore incapiente, colui che vuole chiedere la procedura per liberarsi dai debiti ma non è in grado di offrire ai creditori nulla, in quanto ad esempio nullatenente o disoccupato. In questo caso la Legge gli fornisce la possibilità comunque di liberarsi, ma solo per una volta. Gli rimane l’obbligo di pagamento dei creditori nei successivi 4 anni nel caso in cui la sua situazione mutasse favorevolmente, e gli si presentasse la possibilità di far fronte ai debiti con entrate future di almeno il 10% dei debiti cancellati. Per informazioni, approfondimenti e valutazioni di casi specifici è possibile richiedere un contatto senza impegno attraverso il nostro link

  • Modifiche e miglioramenti su ISEE CORRENTE

    Dal 10 settembre, con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro del 5 luglio 2021, è possibile, con la nuova versione del modello ISEE, presentare ISEE CORRENTE non solo in caso di variazioni della situazione reddituale e lavorativa, ma anche qualora si verifichino variazioni del patrimonio mobiliare (saldi conto corrente, libretti postali, titoli od altro) e/o del patrimonio immobiliare (acquisto o vendita immobili). Questa modifica permetterà di valutare la situazione economica di un nucleo familiare più recente e veritiera rispetto a quella riscontrabile dal modello ISEE ordinario, che infatti è calcolato sulla base di dati di 2 anni precedenti. Ci sarà quindi la possibilità, per coloro che hanno subito una riduzione di valore appunto mobiliare o immobiliare recente, di poter accedere ad agevolazioni su base ISEE, prima non accessibili. Per verificare i requisiti contattaci per un appuntamento allo sportello.

  • Assegno Temporaneo figli minori

    L’Assegno Temporaneo è una misura a sostegno del reddito delle famiglie con figli minori. La misura vuole dare sostegno alla natalità ed alla genitorialità. Rimarrà valido, così come strutturato in maniera transitoria dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 per tutti coloro in possesso dei requisiti per ogni figlio di età fino a 18 anni. La misura si configura come una soluzione ponte fino alla data di effettiva entrata a regime dell’Assegno Unico Universale, prevista per il 01 gennaio 2022. Ne avranno diritto i nuclei familiari con figli minori esclusi dalla possibilità di richiedere gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF). Più precisamente la misura sarà rivolta a: · lavoratori autonomi · disoccupati · coltivatori diretti, coloni e mezzadri · titolari di pensione da lavoro autonomo · nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF L’importo dell’assegno varia in base al numero dei figli ed in base al valore dell’ISEE (fino ad azzerarsi per ISEE da 50.000 euro). È maggiore nelle famiglie più numerose ed è minore per le famiglie con ISEE alto. Le famiglie con ISEE uguale o superiore a 50.000 euro non beneficiano dell’Assegno Temporaneo. Vi sono poi casi tipo a seconda, come detto del valore ISEE, e della composizione del nucleo familiare. Alcuni esempi: - nel caso di famiglie con almeno 3 figli minori l’importo dell’Assegno cresce del 30% - le famiglie con ISEE fino a 7.000 euro beneficiano dell’Assegno in misura piena, a decrescere fino ad ISEE di 50.000 euro - L’assegno ha importo maggiorato di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità Il pagamento dell’Assegno, da parte dell’INPS, ha cadenza mensile e può essere accreditato su conto corrente, con bonifico presso ufficio postale, con bonifico su carta con IBAN o su libretto postale NOTE IMPORTANTI - per la presentazione delle domande il richiedente dovrà obbligatoriamente essere in possesso di ISEE in corso di validità. Non saranno infatti istruite domande di richiedenti non in possesso di ISEE o con ISEE con difformità non sanate. - Unica eccezione per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, i cui richiedenti potranno richiedere il mod. ISEE anche successivamente la presentazione della domanda, ma comunque non oltre la data stessa del 30 settembre 2021. - Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare occorrerà presentare nuova domanda di ISEE (entro 2 mesi) e nuova domanda di Assegno, il cui importo terrà conto delle eventuali variazioni intervenute. - Le domande presentate entro il 30 settembre vedranno riconoscersi anche gli arretrati dal mese di luglio 2021, quelle presentate dopo tale data beneficeranno dell’agevolazione dal mese di presentazione della domanda. Possono beneficiarne anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, ma nel caso specifico l’importo dell’Assegno è ridotto della quota di RDC spettante al figlio minore. Questi ultimi non dovranno presentare alcuna domanda, sarà l’INPS d’ufficio a provvedere ad attribuire il beneficio e accreditarlo sulla carta RDC.

  • Assegni Nucleo Familiare e rinnovo 2021

    In attesa dell'effettiva e generalizzata entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale, coloro che percepiscono già gli Assegni Nucleo Familiare, e che ne mantengono i requisiti, possono chiederne il rinnovo per il periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. E' possibile in tal senso prendere appuntamento presso il nostro sportello dal 1 luglio per compilare ed inviare la relativa richiesta. L'importo dell'agevolazione è stato inoltre maggiorato, proprio per le somme a decorrere dal 1 luglio. I beneficiari dell'aumento saranno: le famiglie con fino a 2 figli che vedranno incrementati gli assegni per euro 37,50 a figlio; e quelle con almeno 3 figli che riceveranno un aumento per euro 55,00 a figlio. La soluzione ponte sarà applicata a quelle categoria di percettori che già beneficiavano appunto della misura. Per loro l'Assegno Unico entrerà in vigore da inizio 2022.

  • Bonus Vacanze 2021

    Possono utilizzare il bonus coloro che ne hanno fatto richiesta entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2020 e che ne hanno ottenuto il diritto. Ovviamente ci si riferisce solo a coloro che ancora non ne hanno usufruito nei mesi precedenti. Possono utilizzarlo, rivolgendosi alle strutture aderenti, fino alla data del 31 dicembre 2021, come previsto dal Decreto Sostegni.

  • Festività 2 giugno 2021

    Lo sportello CAF ATUB Associazione Consumatori rimarrà chiuso per festività nei giorni di martedì 01 giugno e mercoledì 2 giugno. Riaprirà regolarmente giovedì 3 giugno con il solito orario: lunedì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00. Grazie della collaborazione.

  • Approvato il Decreto Sostegni Bis: le misure

    Le novità principali ed in sintesi le misure che formeranno le agevolazioni previste sono: - Contributi a fondo perduto per le imprese - Credito di imposta per gli affitti - Scadenze e novità fiscali - Bonus per i lavoratori - Misure di sostegno al reddito per le famiglie - Novità e agevolazioni in materia di diritto del lavoro - Misure di incentivazione di vario genere per settore Oltre alla bozza del testo approvato seguiranno nei prossimi giorni dettagli specifici sulle principali misure introdotte dal nuovo Decreto.

  • Voucher scuola Piemonte 2021-2022

    Tra pochi giorni sarà aperto il Bando 2021-2022 per il voucher scuola e sarà possibile presentare le domande. Ricordiamo ai nostri associati, ed a coloro che volessero avvalersi del nostro supporto per presentare le domande, che occorrerà essere muniti di SPID ed in possesso di modello ISEE 2021 valido. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo sportello ATUB o scrivere all'indirizzo mail info@atub.it

  • Condono fiscale dal Decreto Sostegni

    Debiti ammessi al condono Il Decreto appena approvato prevede un condono sulle cartelle esattoriali per i ruoli iscritti presso gli Agenti della riscossione con determinate caratteristiche e requisiti. Requisiti · Le cartelle devono essere state emesse nel periodo tra gennaio 2000 e dicembre 2010 · Devono risultare di importo fino a 5.000 euro (tra capitale, sanzioni e interessi) · Possono risultare in capo sia a persone fisiche che a imprese o soggetti con partita Iva · Il reddito imponibile del richiedente nel 2019 non deve eccedere 30.000 euro Sono incluse anche quelle cartelle che il contribuente ha inserito nelle precedenti misure agevolative degli anni precedenti, come ad esempio Saldo e Stralcio e Rottamazione Ter. Si riduce in questo caso il debito residuo e le future rate di Saldo e Stralcio o Rottamazione Ter. Sembra, dal tenore letterale del Decreto, che al condono siano ammessi tutti i tipi di debito fiscale, compresi quelli verso gli Enti Locali e quelli per la violazione del codice della strada.

  • Prorogato per tre mensilità il REM nel Decreto Sostegni

    La misura di sostegno del reddito conosciuta come Reddito di Emergenza (Rem) è stata prorogata di ulteriori tre mesi dal Decreto Sostegni approvato venerdì 19 marzo. Il Rem è una misura a sostegno del reddito dedicata ai nuclei familiari che si trovano in particolare difficoltà economica, che prevede che possano farne richiesta coloro in possesso dei seguenti requisiti: - Valore ISEE inferiore a 15.000 euro (ISEE valido alla presentazione della domanda) - Valore del patrimonio mobiliare (conti bancari, postali ecc.) inferiore a 10.000 Questo valore sale di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare ulteriore, e nel caso di presenza nel nucleo familiare di un componente con disabilità grave e non autosufficienza. Il Tutto fino ad un massimo di 20.000 euro - Reddito familiare non superiore alla soglia del beneficio - Il richiedente del beneficio deve essere residente in Italia Una novità è introdotta dal Decreto Sostegni: è il reddito mensile familiare del mese di febbraio 2021 a dover essere inferiore alla soglia del contributo. L’importo del contributo mensile varia da 400 euro a 840 euro a seconda che nel nucleo familiare siano presenti più membri e/o soggetti con disabilità grave come da elenco di sotto: - 1 adulto, contributo 400 euro - 2 adulti, contributo 560 euro - 2 adulti e 1 minorenne, contributo 640 euro - 2 adulti e 2 minorenni, contributo 720 euro - 3 adulti e 2 minorenni, contributo 800 euro - 3 adulti e 3 minorenni (con un disabile), contributo 840 euro Inoltre i nuclei familiari che pagano affitto per l’abitazione principale il contributo sale di 1/12 dell’importo del canone di affitto annuo. Il contributo può essere pagato dall’Inps al beneficiario in tre modi: tramite bonifico bancario o postale, con accredito su libretto postale, oppure ritirato in contanti dal beneficiario all’ufficio postale indicato. Il termine massimo per inoltrare domanda è il 30 aprile 2021. Coloro che hanno già beneficiato del contributo nelle tornate precedenti lo riceveranno in aprile senza dover presentare una nuova domanda, facendo attenzione però di disporre di ISEE valido. Coloro che non hanno beneficiato del contributo nei mesi precedenti possono presentare domanda entro, come già detto, il 30 aprile. È possibile inoltrare domanda, se in possesso dei requisiti, al CAF ATUB Associazione Consumatori, recandosi allo sportello oppure anche direttamente on line, senza muoversi da casa.

  • Misure a sostegno della famiglia nel Decreto Sostegni

    Bonus Baby Sitter I genitori di figli (con età inferiore a 14 anni) impegnati nella didattica a distanza hanno diritto alla nuova versione del bonus baby-sitter introdotta nuovamente dal Decreto Sostegni appena approvato. Il beneficio è valido per una durata pari alla durata della didattica a distanza oppure al periodo di eventuale quarantena. I requisiti della nuova versione del bonus sono riassunti di seguito a seconda della categoria di lavoro del genitore richiedente, destinata infatti a: - lavoratori iscritti alla gestione separata Inps - lavoratori autonomi non iscritti all’Inps - forze dell’ordine, difesa e soccorso pubblico, personale impiegato all’emergenza sanitaria - lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico o privato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia e operatori socio-sanitari) Il contributo ha un limite massimo di importo pari a 100 euro settimanali, un limite massimo temporale pari alla durata della DAD o della quarantena del figlio disposta dall’Asl. Non può beneficiare del bonus il genitore che si trova nella situazione lavorativa di smart working. Congedi parentali Il Decreto ha previsto la disposizione di congedi familiari straordinari. Possono beneficiarne i genitori, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, di figli conviventi con età inferiore a 14 anni, purché in didattica a distanza. Il beneficio è misurato al 50% della retribuzione, tranne che per il genitore di figlio convivente di età compresa tra 14 e 16 anni, che invece non prevede beneficio (congedo senza retribuzione). In entrambi i casi non è prevista la possibilità di licenziamento da parte del datore di lavoro. Smart working È infine prevista la possibilità per tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, di chiedere la modalità di lavoro in smart working con retribuzione al 100%. Questo diritto è richiedibile da un genitore in alternativa con l’altro genitore se genitori di figlio convivente con età inferiore a 16 anni. Quanto sopra fino al 30 giugno 2021. La durata dell’agevolazione è prevista per: - tutto il periodo o parte di esso della didattica a distanza - tutto il periodo dell’eventuale infezione da Covid-19 del figlio - tutto il periodo di quarantena del figlio disposta dall’Asl

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