top of page
Cerca
Atub Associazione Consumatori

Assegno Temporaneo figli minori

L’Assegno Temporaneo è una misura a sostegno del reddito delle famiglie con figli minori. La misura vuole dare sostegno alla natalità ed alla genitorialità. Rimarrà valido, così come strutturato in maniera transitoria dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 per tutti coloro in possesso dei requisiti per ogni figlio di età fino a 18 anni. La misura si configura come una soluzione ponte fino alla data di effettiva entrata a regime dell’Assegno Unico Universale, prevista per il 01 gennaio 2022.


Ne avranno diritto i nuclei familiari con figli minori esclusi dalla possibilità di richiedere gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF). Più precisamente la misura sarà rivolta a:

· lavoratori autonomi

· disoccupati

· coltivatori diretti, coloni e mezzadri

· titolari di pensione da lavoro autonomo

· nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF


L’importo dell’assegno varia in base al numero dei figli ed in base al valore dell’ISEE (fino ad azzerarsi per ISEE da 50.000 euro). È maggiore nelle famiglie più numerose ed è minore per le famiglie con ISEE alto. Le famiglie con ISEE uguale o superiore a 50.000 euro non beneficiano dell’Assegno Temporaneo.

Vi sono poi casi tipo a seconda, come detto del valore ISEE, e della composizione del nucleo familiare.


Alcuni esempi:

- nel caso di famiglie con almeno 3 figli minori l’importo dell’Assegno cresce del 30%

- le famiglie con ISEE fino a 7.000 euro beneficiano dell’Assegno in misura piena, a decrescere fino ad ISEE di 50.000 euro

- L’assegno ha importo maggiorato di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità


Il pagamento dell’Assegno, da parte dell’INPS, ha cadenza mensile e può essere accreditato su conto corrente, con bonifico presso ufficio postale, con bonifico su carta con IBAN o su libretto postale


NOTE IMPORTANTI

- per la presentazione delle domande il richiedente dovrà obbligatoriamente essere in possesso di ISEE in corso di validità. Non saranno infatti istruite domande di richiedenti non in possesso di ISEE o con ISEE con difformità non sanate.

- Unica eccezione per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, i cui richiedenti potranno richiedere il mod. ISEE anche successivamente la presentazione della domanda, ma comunque non oltre la data stessa del 30 settembre 2021.

- Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare occorrerà presentare nuova domanda di ISEE (entro 2 mesi) e nuova domanda di Assegno, il cui importo terrà conto delle eventuali variazioni intervenute.

- Le domande presentate entro il 30 settembre vedranno riconoscersi anche gli arretrati dal mese di luglio 2021, quelle presentate dopo tale data beneficeranno dell’agevolazione dal mese di presentazione della domanda.


Possono beneficiarne anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, ma nel caso specifico l’importo dell’Assegno è ridotto della quota di RDC spettante al figlio minore. Questi ultimi non dovranno presentare alcuna domanda, sarà l’INPS d’ufficio a provvedere ad attribuire il beneficio e accreditarlo sulla carta RDC.



Comments


bottom of page