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Guida al Sovraindebitamento, cos'è e come uscirne

Cos’è il sovraindebitamento

La definizione nasce dalla Legge 3/2012. Per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

In altre parole la Legge predispone delle soluzioni per uscire dalla crisi in cui vengono a trovarsi coloro che non riescono più a far fronte ai propri debiti sulla base della loro attuale condizione economica.


La legge 3/2012

Questa legge permette al debitore in difficoltà di far fronte comunque ai propri debiti, non integralmente, ma nella misura di quanto può attraverso l’avvio di una delle tre procedure ammesse, con l’ausilio del suo consulente e sotto la supervisione dell’Organismo di Composizione della Crisi. L’obiettivo della legge è duplice: da un lato vuole aiutare il debitore ad onorare i propri impegni nella misura possibile, permettendogli, a fine procedura di liberarsi completamente dai debiti, e soprattutto di uscire da una situazione che differentemente non vedrebbe soluzione, cancellando la porzione non pagata. Dall’altro lato vuole evitare al creditore di perdere del tutto il proprio credito.

Il debitore propone un piano di ristrutturazione del debito che garantisca il pagamento ai creditori di una parte del dovuto, e che garantisca comunque allo stesso tempo una dignitosa sussistenza del nucleo familiare del debitore.


Chi può accedere alla Legge 3/2012

Possono accedere alle procedure per la ricomposizione della crisi da sovraindebitamento tutti coloro che, in stato di sovraindebitamento, non sono soggetti alla ordinaria procedura fallimentare come ad esempio: lavoratori dipendenti, pensionati, piccoli artigiani o commercianti, piccoli imprenditori e professionisti, aziende agricole.


Quali sono le procedure

Le procedure a cui è possibile accedere avvalendosi della Legge 3/2012 sono:

- Piano del consumatore

- Accordo con i creditori

- Liquidazione del patrimonio


Piano del consumatore

Nel Piano del Consumatore la proposta del consumatore di dilazione e stralcio dei debiti non è sottoposta all’approvazione dei creditori. È il Giudice che valuta la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo.

Depositata l’Istanza da parte del debitore il Giudice provvede a verificare l’assenza di atti in frode ai creditori (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). Dopodiché il Giudice fissa l’udienza di omologazione del piano. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata (mobiliari, immobiliari e presso terzi).


Accordo con i creditori

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano. Tale accordo deve essere approvato da almeno il 60% dei debiti complessivi. Non vi è obbligo di assicurare il pagamento integrale ai creditori privilegiati. I crediti erariali e previdenziali possono non essere soddisfatti integralmente. Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori. La proposta di accordo, che il soggetto sovraindebitato può presentare per la ristrutturazione dei debiti, è a contenuto aperto, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità per la soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri.

La procedura si apre con il deposito della proposta di accordo da parte del debitore presso il tribunale competente, unitamente alla documentazione a corredo. Il tribunale e i creditori devono essere messi in condizione di conoscere la situazione debitoria e patrimoniale del proponente.


Liquidazione del patrimonio

La liquidazione del patrimonio può essere attivata: su istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell’accordo con i creditori, a seguito di annullamento e/o risoluzione dell’accordo, revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. Requisito oggettivo necessario ai fini dell’ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento.


Benefici della Legge 3/2012

- Sospensione delle azioni esecutive contro il debitore

- Sospensione pagamento rate mutuo per un anno

- Cancellazione del nominativo dalla Centrale dei Rischi

- Esdebitazione, ossia la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori in procedura e non soddisfatti.


Recenti modifiche alla Legge 3/2012

Nell’attesa del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che rinnoverà, migliorandola, la Legge 3/2012 e tutta la materia del Sovraindebitamento, sono di recente entrate in vigore alcune modifiche in anticipazione:

1. Procedure familiari. I componenti di una stessa famiglia potranno presentare un’unica domanda di ricomposizione della Crisi da Sovraindebitamento se conviventi o se l’indebitamento che si intende cancellare ha avuto origine comune


2. I soci illimitatamente responsabili di società potranno beneficiare degli effetti favorevoli di un eventuale accordo con i creditori presentato dalla società di cui sono soci e favorevolmente accolto


3. Il piano del consumatore concederà la possibilità di stralciare e diluire i debiti anche se derivanti da cessione del quinto di stipendio o pensione


4. Il Giudice potrà valutare il merito dell’opposizione di alcuni creditori, ed eventualmente respingerla, nel caso in cui questi ultimi siano operatori finanziari che non abbiamo correttamente valutato il merito del credito del cliente sovraindebitato prima di concedergli credito


5. Si introduce la figura del debitore incapiente, colui che vuole chiedere la procedura per liberarsi dai debiti ma non è in grado di offrire ai creditori nulla, in quanto ad esempio nullatenente o disoccupato. In questo caso la Legge gli fornisce la possibilità comunque di liberarsi, ma solo per una volta. Gli rimane l’obbligo di pagamento dei creditori nei successivi 4 anni nel caso in cui la sua situazione mutasse favorevolmente, e gli si presentasse la possibilità di far fronte ai debiti con entrate future di almeno il 10% dei debiti cancellati.


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