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  • Interessi moratori superiori al tasso soglia, interessi nulli

    Corte d’Appello di Roma, 07 luglio 2016, sentenza n.4323 In tema di contratto di mutuo l’art. 1 della legge 108/96 che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori; pertanto ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora. Il fatto che i tassi di mora non concorrano a formare il TEGM non significa che questi non debbano essere assoggettati alla normativa antiusura. L’art. 1815 comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e prevede la conversione forzosa del mutuo da usuraio in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di interessi usurari la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante. Trib. Roma 07 luglio 2016 mora superiore tasso soglia

  • Legge sul sovraindebitamento – servizio di Report del 29/05/2016

    La Legge 03/2012 permette, attraverso una procedura volontaria controllata dal giudice, di trovare una soluzione ai problemi causati dal sovraindebitamento. Il servizio “Fuori dal Tunnel” trasmesso in data 29/05/2016 dalla trasmissione Report ben riassume il significato della legge, le possibilità che offre ed i requisiti necessari. Legge 03/2012 composizione della crisi da sovraindebitamento

  • Tribunale di Frosinone – accettazione piano del consumatore per sovraindebitamento

    Il Tribunale di Frosinone, con provvedimento del 31.12.2015, ha ordinato l’omologazione del piano del consumatore presentato. Il fine è quindi quello perseguito dalla L. 03/2012 che appunto prevede procedure per liberare il debitore da incombenze ormai insostenibili ed al tempo stesso soddisfare, anche se in parte, le richieste dei creditori. Il Giudice in questo caso, per divulgare questo tipo di percorso, ordina anche la pubblicazione di quanto disposto all’interno di un quotidiano nazionale. Tribunale di Frosinone 29 dic 2015

  • Commissione estinzione anticipata e polizze assicurative nel TAEG del mutuo

    Il Tribunale di Prato, con sentenza del 11 giugno 2016, ha stabilito che per calcolare il TEG del mutuo, per valutarne l’usurarietà all’origine e quindi l’annullamento della clausola interessi, occorre inserirvi anche i costi per assicurazioni, commissione per estinzione anticipata, e le altre spese connesse all’erogazione del mutuo. Nel caso specifico il TEG ricalcolato dal consulente tecnico del Tribunale risultava superiore al Tasso Soglia massimo consentito per legge per questa tipologia di credito. Trib. Prato 11 giugno 2016 – mutuo usurario con annullamento procedura esecutiva

  • Gli interessi di mora vanno calcolati solo sulla quota capitale della rata scaduta

    La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2016, n. 11638, ponendosi in linea di continuità con l’orientamento già espresso con la precedente Sentenza n. 11400 del 2014 ha stabilito che per quanto attiene al periodo successivo all’entrata in vigore del T.U.B., l’applicazione di interessi di mora anche sulla quota del rateo costituita dagli interessi corrispettivi ammortati costituisce a tutti gli effetti una operazione di capitalizzazione degli interessi sottoposta ai vincoli di cui all’art. 1283 c.c., operazione illegittima non sussistendo in materia un uso normativo che consenta questa prassi. credito-fondiario-gli-interessi-di-mora-vanno-calcolati-solo-sulla-quota-capitale-della-rata-scaduta. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 07 giugno 2016, n.11638

  • TAEG del mutuo con oneri assicurativi

    Il TAEG di un mutuo o finanziamento è irregolare se non comprende i costi assicurativi effettivamente sostenuti dal mutuatario. In tal caso gli interessi vanno ricalcolati al tasso BOT e la differenza restituita al cliente. ABF – Collegio di Coordinamento decisione n.1430 del 13 febbraio 2016. L’ABF (Arbitro bancario finanziario) nella sua composizione apicale, ovvero il Collegio di Coordinamento, si è recentemente espresso a favore dei consumatori con riferimento alla fattispecie dell’erronea indicazione del TAEG trascritto dalla società finanziaria nel contratto. La disciplina normativa di riferimento è quella intitolata “Determinazioni in materia di credito ai consumatori”  –  e relative disposizioni della Banca d’Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari,  Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”. Il collegio, recependo l’indirizzo già fatto proprio dalle sezioni territoriali, ha ribadito che il costo delle polizze definite di Credit Protection per il caso di morte o invalidità dell’assicurato, devono essere inserite nel TAEG. L’illegittimità del comportamento dell’intermediario che ha omesso l’indicazione comporta l’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., ovvero la nullità della clausola di determinazione del TAEG, ed il ricalcolo degli interessi al tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro (per intenderci ad oggi pari a zero). La sanzione non è di poco conto, in quanto il cliente ha diritto di richiedere alla banca/finanziaria la restituzione di tutti gli interessi pagati in eccedenza, nonché dei costi sostenuti per l’erogazione del finanziamento (premi assicurativi, commissioni, mediazione ecc.) Il Collegio di Coordinamento ha inoltre ribadito che la circostanza che i costi assicurativi siano eventualmente indicati come “facoltativi” in contratto, non incide su quella che è la loro vera natura, ovvero di costi imposti per la concessione del finanziamento comportanti un beneficio esclusivamente al mutuante. Assume infatti il collegio che, a prescindere dalla dicitura che la polizza non è obbligatoria, essendo la stessa preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, essa va considerata come imposta dal creditore e dunque deve rientrare nel calcolo del TAEG: è, dunque, irrilevante che nel modulo prestampato dell’intermediario la polizza venga qualificata come “facoltativa” .

  • Decreto mutui, clausola pignoramento casa

    Il governo approva il decreto mutui che prevede il pignoramento casa per mancato pagamento di 18 rate di mutuo. Dopo 18 rate non pagate del mutuo, la banca può pignorare l’immobile e venderlo senza procedura giudiziaria anche se si tratta della prima casa, ma ci deve essere una clausola esplicita nel contratto, che può escludere il rischio di accollarsi la differenza con il debito residuo se il prezzo di vendita risulta inferiore: sono le nuove regole sul pignoramento casa previste dal decreto mutui approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 aprile, che recepisce la direttiva comunitaria 17/UE. La norma non è retroattiva, quindi non riguarda mutui già in essere, nemmeno se interviene un’eventuale surroga (diritto alla portabilità, trasferendo il mutuo presso un’altra banca). Ci sono invece una serie di obblighi di informazione al cliente nel caso in cui la clausola sulla pignorabilità venga inserita nel contratto. La norma introduce la possibilità per la banca di pignorare la casa senza procedura giudiziale dopo 18 rate inevase. L’opzione non scatta in automatico ma deve essere esplicitamente prevista dal contratto, che il cliente può quindi rifiutare di inserire. La banca o l’intermediario finanziario hanno l’obbligo di informarlo adeguatamente sulla presenza di tale clausola, nel qual caso deve obbligatoriamente essere seguito da un consulente. In generale, sono previsti obblighi stringenti in materia di chiarezza su tutti i tassi applicati e le clausole. Sarà comunque la Banca d’Italia ad emanare il provvedimento applicativo, nel quale prevedere ulteriori norme a protezione dei consumatori che si trovino in particolare situazione di difficoltà o debolezza. Fra le novità spicca anche la regola sul debito residuo. In sostanza, se il prezzo di vendita dell’immobile pignorato risulta essere più basso della quota di mutuo non ancora saldato alla banca, sarà quest’ultima a rimetterci la differenza, che non potrà quindi gravare sul consumatore. Se invece il prezzo di vendita dell’immobile risultasse più alto del mutuo residuo, il consumatore avrà diritto a tenersi la differenza.

  • Contratto bancario nullo se firmato solo dal cliente

    Sentenza Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/03/2016 n° 5919.  La sentenza citata rappresenta un deciso cambiamento di rotta della Suprema Corte in materia di contratti bancari e finanziari, suscettibile di avere un effetto dirompente in tutti quei contenziosi in cui si dibatta sulla validità del contratto “monofirma” prodotto in giudizio, ossia caratterizzato dalla presenza sul documento della sola sottoscrizione del cliente, mentre manca la firma della banca o dell’intermediario finanziario. Come è noto, la disciplina dei contratti bancari e finanziari prevede la necessità di forma scritta del contratto a pena di nullità (art. 117 T.U.B. e art 23 T.U.F.). Trattasi di nullità c.d. “di protezione” che può essere fatta valere solo dal cliente se ritenuta a suo vantaggio (art. 127 T.U.B. e art 23 T.U.F.). Le conseguenze non sono prive di rilievo: in caso mancanza di forma scritta del contratto, il cliente bancario potrà agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore (art. 1284 c.c. e art. 117 T.U.B); del pari l’investitore finanziario potrà far valere la nullità del contratto quadro privo di forma scritta (come nel caso da cui è originata la sentenza in commento) e conseguentemente far dichiarare la nullità di tutti gli ordini di investimento esecutivi di quello che si siano rivelati per lui sfavorevoli, con effetti restitutori e/o risarcitori a proprio vantaggio (tra le tante, vedasi Tribunale di Milano 28.4.2015; Tribunale di Terni 17.11.2014; Tribunale di Venezia 28.4.2008).

  • Contratto di mutuo nullo senza indicazione del TAEG

    Il contratto di credito (mutuo, finanziamento) in cui manchi l’indicazione in termini algebrici del valore dell’ISC o TAEG è nullo e gli interessi vanno ricalcolati al tasso BOT. Infatti l’indicazione del TAEG costituisce, oltre che un adempimento obbligatorio in termini informativi (legge trasparenza bancaria) da contenersi nel documento di sintesi, anche e soprattutto una condizione di validità del contratto. Serve infatti a garantire che il cliente possa comprendere uno dei dati fondamentali del contratto di credito, ossia il suo costo complessivo. Questo dato non può essere elaborato dal cliente in autonomia, anche nel caso in cui il contratto indichi i costi che ne fanno parte, perché derivante da un calcolo particolarmente complesso. Trib. Cagliari 17 marzo 2016 mancata indicazione del TAEG

  • Anatocismo: le nuove regole

    Con l’approvazione dell’art. 17 bis Dl. n. 18/2016 il Governo ha modificato nuovamente l’art. 120 TUB (Testo Unico Bancario). Conteggio degli interessi: da oggi, gli interessi possono essere conteggiati solo una volta all’anno, e ciò vale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi (cosiddetto principio di “pari periodicità degli interessi debitori e creditori). In passato le banche erano solite conteggiare gli interessi anche per frazioni di anno (di norma trimestralmente). Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente (nel caso, ad esempio, in cui il correntista intenda chiudere il contratto con la banca). Divieto di anatocismo: la regola generale appena introdotta è quella del divieto dell’anatocismo: la nuova legge, infatti, stabilisce che gli interessi debitori maturati (compresi quelli relativi a finanziamenti su carte di credito, cosiddette revolving), non possono produrre interessi ulteriori e sono calcolati esclusivamente per sorte capitale. Il principio, quindi, è molto chiaro e bandisce l’anatocismo dai normali rapporti con le banche. Tuttavia questa regola presenta delle importanti eccezioni, tutt’altro che rare, alle quali occorre prestare attenzione per evitare le conseguenze del passato. Interessi moratori: la prima eccezione è quella che riguarda gli interessi moratori: per essi è ancora legittima l’applicazione dell’anatocismo. Ricordiamo che gli interessi moratori sono quelli che scattano quando il debitore è in ritardo sul pagamento dell’importo dovuto. Si distinguono dagli interessi corrispettivi che invece sono quelli normalmente dovuti, nella regolarità dell’esecuzione del contratto, come controprestazione per il prestito di denaro. Dunque, gli interessi moratori si inseriscono in una situazione appunto di “morosità”, ossia di inadempienza. L’anatocismo si configura pertanto come una sorta di sanzione che si aggiunge agli interessi moratori (che, come noto, sono quasi sempre superiori a quelli corrispettivi). In ogni caso, anche per gli interessi moratori resta ferma la regola della contabilizzazione annuale: quindi l’anatocismo potrà essere prodotto non più di una volta ogni 365 giorni. La seconda eccezione al divieto di anatocismo è quella per gli interessi derivanti da aperture di credito in conto corrente e gli interessi derivanti da sconfinamento (sia per carenza di affidamento sia oltre il limite del fido). In tali casi: – gli interessi debitori sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati (sono invece immediatamente esigibili gli interessi dovuti in caso di chiusura del rapporto); – il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui essi divengono esigibili; questo addebito si considera come un incremento del capitale finanziato e, dunque, il relativo importo va a produrre nuovi interessi. Viene introdotto un principio generale per il quale gli interessi debitori non possono produrre interessi ulteriori. L’anatocismo resta però valido per gli interessi moratori e per quelli da apertura di credito e sconfinamento, che sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. Il cliente può autorizzare l’addebito di questi interessi sul conto; da quel momento, l’importo addebitato va a produrre nuovi interessi. Per quanto riguarda il conteggio degli interessi deve esserci pari periodicità negli interessi creditori e in quelli debitori. Il calcolo può avvenire massimo una volta all’anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.

  • Illegittima verifica conti correnti non intestati a soggetti collegati all’azienda

    È illegittimo l’accertamento fiscale che si basa sui conti correnti bancari intestati a persone che non hanno un collegamento diretto con l’azienda, anche nel caso di familiari dei soci. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1464 del 27 gennaio 2016, chiarendo che è necessario dimostrare la fittizia intestazione del conto. Articolo collegato

  • Concessa la sospensione delle procedure con fondo antiusura ad assistito ATUB

    La Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Asti ha espresso parere favorevole alla concessione dei benefici di cui al fondo antiusura, con la sospensione di tutte le procedure esecutive per 300 giorni. Questo in seguito alla denuncia ed agli allegati avanzati dall’assistito ATUB per usura bancaria. Nel caso specifico il contratto di leasing del nostro assistito era viziato da usura all’origine sui soli interessi moratori, pattuiti e poi anche pagati. Procura di Asti sospensione fondo antiusura

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