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Anatocismo: le nuove regole


Con l’approvazione dell’art. 17 bis Dl. n. 18/2016 il Governo ha modificato nuovamente l’art. 120 TUB (Testo Unico Bancario).

Conteggio degli interessi: da oggi, gli interessi possono essere conteggiati solo una volta all’anno, e ciò vale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi (cosiddetto principio di “pari periodicità degli interessi debitori e creditori). In passato le banche erano solite conteggiare gli interessi anche per frazioni di anno (di norma trimestralmente).

Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente (nel caso, ad esempio, in cui il correntista intenda chiudere il contratto con la banca).

Divieto di anatocismo: la regola generale appena introdotta è quella del divieto dell’anatocismo: la nuova legge, infatti, stabilisce che gli interessi debitori maturati (compresi quelli relativi a finanziamenti su carte di credito, cosiddette revolving), non possono produrre interessi ulteriori e sono calcolati esclusivamente per sorte capitale. Il principio, quindi, è molto chiaro e bandisce l’anatocismo dai normali rapporti con le banche. Tuttavia questa regola presenta delle importanti eccezioni, tutt’altro che rare, alle quali occorre prestare attenzione per evitare le conseguenze del passato.

Interessi moratori: la prima eccezione è quella che riguarda gli interessi moratori: per essi è ancora legittima l’applicazione dell’anatocismo. Ricordiamo che gli interessi moratori sono quelli che scattano quando il debitore è in ritardo sul pagamento dell’importo dovuto. Si distinguono dagli interessi corrispettivi che invece sono quelli normalmente dovuti, nella regolarità dell’esecuzione del contratto, come controprestazione per il prestito di denaro. Dunque, gli interessi moratori si inseriscono in una situazione appunto di “morosità”, ossia di inadempienza. L’anatocismo si configura pertanto come una sorta di sanzione che si aggiunge agli interessi moratori (che, come noto, sono quasi sempre superiori a quelli corrispettivi). In ogni caso, anche per gli interessi moratori resta ferma la regola della contabilizzazione annuale: quindi l’anatocismo potrà essere prodotto non più di una volta ogni 365 giorni.

La seconda eccezione al divieto di anatocismo è quella per gli interessi derivanti da aperture di credito in conto corrente e gli interessi derivanti da sconfinamento (sia per carenza di affidamento sia oltre il limite del fido). In tali casi:

– gli interessi debitori sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati (sono invece immediatamente esigibili gli interessi dovuti in caso di chiusura del rapporto);

– il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui essi divengono esigibili; questo addebito si considera come un incremento del capitale finanziato e, dunque, il relativo importo va a produrre nuovi interessi.

Viene introdotto un principio generale per il quale gli interessi debitori non possono produrre interessi ulteriori. L’anatocismo resta però valido per gli interessi moratori e per quelli da apertura di credito e sconfinamento, che sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. Il cliente può autorizzare l’addebito di questi interessi sul conto; da quel momento, l’importo addebitato va a produrre nuovi interessi.


Per quanto riguarda il conteggio degli interessi deve esserci pari periodicità negli interessi creditori e in quelli debitori. Il calcolo può avvenire massimo una volta all’anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.

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