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  • Atub Associazione Consumatori

Contratto di mutuo nullo senza indicazione del TAEG

Il contratto di credito (mutuo, finanziamento) in cui manchi l’indicazione in termini algebrici del valore dell’ISC o TAEG è nullo e gli interessi vanno ricalcolati al tasso BOT. Infatti l’indicazione del TAEG costituisce, oltre che un adempimento obbligatorio in termini informativi (legge trasparenza bancaria) da contenersi nel documento di sintesi, anche e soprattutto una condizione di validità del contratto. Serve infatti a garantire che il cliente possa comprendere uno dei dati fondamentali del contratto di credito, ossia il suo costo complessivo. Questo dato non può essere elaborato dal cliente in autonomia, anche nel caso in cui il contratto indichi i costi che ne fanno parte, perché derivante da un calcolo particolarmente complesso. Trib. Cagliari 17 marzo 2016 mancata indicazione del TAEG

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