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TAEG del mutuo con oneri assicurativi

  • Immagine del redattore: Atub Associazione Consumatori
    Atub Associazione Consumatori
  • 15 giu 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Il TAEG di un mutuo o finanziamento è irregolare se non comprende i costi assicurativi effettivamente sostenuti dal mutuatario. In tal caso gli interessi vanno ricalcolati al tasso BOT e la differenza restituita al cliente.

ABF – Collegio di Coordinamento decisione n.1430 del 13 febbraio 2016.

L’ABF (Arbitro bancario finanziario) nella sua composizione apicale, ovvero il Collegio di Coordinamento, si è recentemente espresso a favore dei consumatori con riferimento alla fattispecie dell’erronea indicazione del TAEG trascritto dalla società finanziaria nel contratto.

La disciplina normativa di riferimento è quella intitolata “Determinazioni in materia di credito ai consumatori”  –  e relative disposizioni della Banca d’Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari,  Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”.

Il collegio, recependo l’indirizzo già fatto proprio dalle sezioni territoriali, ha ribadito che il costo delle polizze definite di Credit Protection per il caso di morte o invalidità dell’assicurato, devono essere inserite nel TAEG.

L’illegittimità del comportamento dell’intermediario che ha omesso l’indicazione comporta l’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., ovvero la nullità della clausola di determinazione del TAEG, ed il ricalcolo degli interessi al tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro (per intenderci ad oggi pari a zero).

La sanzione non è di poco conto, in quanto il cliente ha diritto di richiedere alla banca/finanziaria la restituzione di tutti gli interessi pagati in eccedenza, nonché dei costi sostenuti per l’erogazione del finanziamento (premi assicurativi, commissioni, mediazione ecc.)

Il Collegio di Coordinamento ha inoltre ribadito che la circostanza che i costi assicurativi siano eventualmente indicati come “facoltativi” in contratto, non incide su quella che è la loro vera natura, ovvero di costi imposti per la concessione del finanziamento comportanti un beneficio esclusivamente al mutuante.

Assume infatti il collegio che, a prescindere dalla dicitura che la polizza non è obbligatoria, essendo la stessa preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, essa va considerata come imposta dal creditore e dunque deve rientrare nel calcolo del TAEG: è, dunque, irrilevante che nel modulo prestampato dell’intermediario la polizza venga qualificata come “facoltativa” .

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