La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2016, n. 11638, ponendosi in linea di continuità con l’orientamento già espresso con la precedente Sentenza n. 11400 del 2014 ha stabilito che per quanto attiene al periodo successivo all’entrata in vigore del T.U.B., l’applicazione di interessi di mora anche sulla quota del rateo costituita dagli interessi corrispettivi ammortati costituisce a tutti gli effetti una operazione di capitalizzazione degli interessi sottoposta ai vincoli di cui all’art. 1283 c.c., operazione illegittima non sussistendo in materia un uso normativo che consenta questa prassi. credito-fondiario-gli-interessi-di-mora-vanno-calcolati-solo-sulla-quota-capitale-della-rata-scaduta. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 07 giugno 2016, n.11638
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