La Corte di Cassazione (Ordinanza n.34889 del 13/12/2023), ha configurato il diritto al rimborso degli interessi su mutui variabili, quelli tra gli anni 2005-2008 parametrati al tasso Euribor.
IL FATTO
La Commissione Antitrust Europea nel 2013 accerta che tra gli anni 2005-2008 alcuni istituti di credito europei hanno modificato le rilevazioni dei tassi di interesse rendendo di conseguenza il risultante tasso Euribor manipolato e quindi non legittimo.
Il tasso Euribor è quel tasso utilizzato dalle banche nella gran parte dei mutui variabili come parametro di riferimento, da sommare allo spread, per determinare il tasso di interesse da applicare al contratto.
Quindi, secondo la Commissione, il mutuo con tasso di interesse variabile basato sull’Euribor, stipulato tra il 2005 e il 2008, presenta una clausola interessi annullabile.
A questo principio si sono attenute diverse pronunce di merito, che però ritenevano di dover considerare nulle le clausole interessi dei mutui variabili su base Euribor di quel periodo solo se stipulati dalle banche coinvolte nella manipolazione scoperta dalla Commissione del 2103.
Nel caso specifico la Corte di Cassazione va oltre, emettendo l’Ordinanza che invece sancisce il diritto al rimborso anche a coloro che il mutuo irregolare, secondo i criteri indicati, lo hanno stipulato con banche anche non incluse tra quelle coinvolte direttamente della manipolazione dell’Euribor. Essendo infatti questa una violazione antitrust, ossia relativa alla concorrenza, la stessa ha condizionato l’intero mercato.
CONCLUSIONE
L’Ordinanza prevede quindi il diritto al rimborso di quella parte di interessi illegittimi dal 2005 al 2008 pagata a fronte di contratti di mutuo stipulati a tasso variabile ancorato all’Euribor manipolato. Quanto sopra in violazione della Legge Antitrust 287/1990.
Si apre quindi un altro fronte di contenzioso nei contratti bancari in attesa anche del responso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle presunte irregolarità dei mutui con ammortamento alla francese.
Per la valutazione dei contratti e gli eventuali reclami per la richiesta del rimborso è possibile contattarci all’indirizzo mail: info@atub.it
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