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Usura bancaria: interessi corrispettivi e moratori non vanno sommati

In linea con la prevalente giurisprudenza di merito il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 06 ottobre 2015, ribadisce che gli interessi corrispettivi e moratori non vanno sommati, al fine di raffrontare il tasso contrattuale con il tasso soglia, per rilevare usurarietà del finanziamento o mutuo. I due tassi infatti non convivono ma sono uno successivo dell’altro.

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