Tribunale di Bari, 23 gennaio 2020
Il superamento del Tasso Soglia Antiusura da parte del tasso di interesse moratorio pattuito, anche se mai corrisposto, comporta la nullità della clausola degli interessi moratori, che travolge anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando così la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.2 c.c.
Quindi se gli interessi di mora pattuiti per il mutuo superano il Tasso Soglia, il mutuo si deve convertire in non oneroso, e quindi non sono dovuti interessi di nessun tipo, né moratori né corrispettivi, anche nel caso in cui il mutuatario non abbia mai pagato rate in ritardo. Trib. Bari 23 gennaio 2020 mora sopra soglia
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