Tribunale di Napoli, 07 febbraio 2020 n.1340
Nel caso specifico il Giudice di Pace aveva ordinato alla banca di rimborsare al cliente una parte delle spese sostenute per l’erogazione del finanziamento, e non godute a causa dell’avvenuta estinzione anticipata del medesimo. Nel dettaglio la quota di spese rimborsate era quella relativa alle spese cosiddette “recurring”, cioè quelle la cui maturazione si ritiene costante per tutto la durata del finanziamento.
Con la Sentenza descritta invece il Tribunale di Napoli riconosce al cliente della banca anche l’altra tipologia di spese sostenute ma non godute, quelle definite “up-front” ossia quelle la cui maturazione si esaurisce subito alla conclusione del contratto. Questo in ragione dall’adeguamento del Giudice al principio espresso dai Giudici della Corte di Giustizia Europea, che con decisione dell’11.09.2019, avevano chiarito che l’art. 16 della Direttiva 2008/48 CE va inteso in senso complessivo: tutti i costi sostenuti per l’erogazione del credito e non goduti per via dell’estinzione anticipata devono essere proporzionalmente rimborsati al cliente.
Comments