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  • Atub Associazione Consumatori

Illegittimi gli interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese

Tribunale di Massa, 04 febbraio 2020 n.90

Due principi emergono dalla Sentenza del Tribunale di Massa: l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e l’azzeramento di tutti gli interessi da corrispondere alla banca nel caso di tasso di mora superiore alla soglia vigente al momento della stipula del contratto.

Nel caso specifico viene chiesto l’accertamento della nullità della pattuizione del tasso di interesse, sia corrispettivo che moratorio, per superamento del Tasso Soglia da parte degli interessi di mora all’interno del contratto di mutuo. Il cliente chiedeva inoltre di accertare la violazione del divieto di anatocismo verificatosi applicando il piano di ammortamento alla francese . Secondo il cliente il tasso di interesse indicato in contratto e  quello reale (effettivo) presentavano difformità. Per quanto attiene alla ragione dell’indeterminatezza del tasso pattuito rispetto a quello applicato, si rileva che questa è implicata dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E., ed è conseguente all’impiego del regime di capitalizzazione composta e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Nel contratto di mutuo in esame si può verificare che l’ammortamento alla francese adottato genera un’applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi che comporta un esborso maggiore di interessi rispetto a quelli pattuiti, con costo implicito complessivo del finanziamento maggiore del dichiarato. 

Il Tribunale nel caso specifico evidenzia la presenza di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese ed il superamento del Tasso Soglia degli interessi moratori, azzerando tutti gli interessi a carico del cliente. Il Giudice quindi determina che tutti gli interessi già pagati dal cliente debbano essere considerati quota capitale e che quelli futuri non siano più dovuti.

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