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Spese per assicurazione nel TEG per verifica di usura

Tribunale di Roma – 15 giugno 2017 n.12215

Il Giudice condanna la banca a restituire tutti gli interessi e le commissioni pagate dal cliente in quanto il contratti di finanziamento per cessione del quinto era stato stipulato in usura originaria, le spese di assicurazione, che la banca non aveva inserito nel TEG, innalzavano il TEG fino a fargli superare il Tasso Soglia di usura.

Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644, comma 4 c.p. affinchè una spesa di assicurazione, nell’ambito delle voci economiche, risulti rilevante per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione.

La Suprema Corte Sez I n.8806/17 ha ritenuto che le Istruzioni della Banca D’Italia, nella precedente formulazione al 2009, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame l’esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto, cosa che maggiormente rileva che al contrario la loro inclusione, purché fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario.

E’ nulla la clausola che preveda la corresponsione di somme per una cifra che, comunque, risulta superiore al tasso soglia con conseguente applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c. Trib. Roma 15 giugno 2017 usura con spese assicurative

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