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Rimborso spese non godute per estinzione anticipata: nulla la clausola che lo nega

Tribunale di Avellino, 28 ottobre 2019 n.1968

Il Giudice del Tribunale di Avellino, nel caso di specie, dichiara nulla la clausola inserita in un contratto di finanziamento che escluda la spettanza di rimborsi in caso di estinzione anticipata (art. 125 sexies del Testo Unico Bancario). La norma dispone che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la parte residua del contratto. Non consente alle parti alcun potere dispositivo, rendendo nulla ogni pattuizione contraria. Trib. Avellino 28 ottobre 2019 RSNG

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