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Nullità del contratto per errata indicazione del TAEG

Tribunale di Siena, 14 maggio 2019

Il Giudice dichiara nullo il contratto in quanto la banca indica nel contratto un valore del TAEG errato. Dal mese di ottobre 2003 infatti il TAEG o ISC rappresenta un elemento fondamentale del contratto, la cui omessa indicazione costituisce un grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale o il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali ex art. 117 TUB. La nullità si estende anche ai contratti cosiddetti “a valle”, ovvero ai contratti di fideiussione stipulati dai soggetti privati che non hanno partecipato alla pattuizione. La conseguenza di tale nullità non può che travolgere l’intero contratto fideiussorio. Trib. Siena 14 maggio 2019, TAEG errato

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