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Mutuo senza interessi se il tasso di mora è usurario

Tribunale di Siena – 21 novembre 2017

Il Giudice condanna la banca a restituire gli interessi pagati dal cliente per usura degli interessi moratori pattuiti in contratto di mutuo. Per calcolare il superamento del tasso soglia usura, vanno compresi nel TEG la commissione per estinzione anticipata come pure gli interessi moratori, perché “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”.

Il tasso soglia usura è unicamente quello previsto con la legge primaria; pertanto l’aumento di 2,1 punti percentuali, operato per raffrontare il TEG del singolo mutuo con il TEGM che non comprende la mora, non potrà essere utilizzato per il c.d. “tasso soglia usura composto”, poiché detta “innovazione” o direttiva o istruzione che dir si voglia della Banca d’Italia, anche se recepita in decreti ministeriali, non può incidere sulla norma primaria.

In caso di accertata usurarietà pattizia, ai sensi dell’art. 1815, c. 2, la banca va condannata a restituire al mutuatario tutti gli interessi e commissioni illecitamente percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione sulle singole indebite percezioni dal dovuto al saldo effettivo. Trib. Siena 21 novembre 2017 mora sopra soglia

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