Tribunale di Bari – 17 marzo 2018
Il Giudice ribadisce il concetto per cui quando gli interessi moratori pattuiti nel mutuo superano il tasso soglia di usura allora il mutuo diventa non oneroso. Gli interessi moratori infatti sono anch’essi sottoposti alla vigenza della legge antiusura n.108/96. Nel caso specifico il Giudice ribadisce che nel caso gli interessi moratori risultino usurari tutti gli interessi del mutuo, anche quelli corrispettivi, non sono dovuti (art. 1815 c.2 c.c.) Trib. Bari 17 marzo 2018 mora sopra soglia
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