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Mutuo gratuito se gli interessi moratori superano la soglia di usura

Tribunale di Brindisi – 03 marzo 2017 

Se il tasso di mora è superiore al tasso soglia, il mutuo è gratuito e dunque gli interessi non sono dovuti. Lo afferma il Tribunale di Brindisi, che, con una recentissima sentenza ha dichiarato la nullità parziale di un mutuo fondiario posto in esecuzione da una Banca, che aveva pignorato la casa di abitazione del mutuatario.

Il Tribunale ha precisato che  “le rate  corrisposte sino alla data di notifica del precetto devono considerarsi corrisposte in conto capitale, con imputazione di quanto pagato in eccesso (cioè la quota interessi di ogni rata corrisposta) a somme indebitamente erogate, e quindi tali da determinare il decorso degli interessi in favore del mutuatario”. Quindi, la Banca dovrà restituire al mutuatario tutte le somme  percepite a titolo di interessi  e su dette somme dovrà corrispondere anche gli interessi dal momento in cui le ha incassate indebitamente.

Nessuna rilevanza ha per il Tribunale la differente natura dell’interesse moratorio e di quello convenzionale, “essendo evidente l’intendimento sanzionatorio del legislatore di impedire, nella contrattazione fra le parti, ogni possibilità (e quindi anche nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario) per il mutuante, di lucrare, in ragione del mutuo, interessi superiori a quelli usurari”.

La decisione va condivisa giacché se  nel  determinare il tasso effettivo globale non fossero inclusi anche gli interessi di mora, le  commissioni, i costi di intermediazione, di rinegoziazione, gli addebiti per il servizio incassi, per i servizi accessori, le spese di assicurazione, ecc., sarebbe fin troppo facile per le Banche aggirare la disciplina in materia di usura a danno dei soggetti meno abbienti. Pertanto, correttamente il Tribunale ritiene che  nel caso di superamento del tasso soglia del solo tasso di mora, la sanzione non può che essere la gratuità del rapporto, considerato che  nel caso del mutuo, così come di qualsiasi finanziamento, la norma imperativa (cioè l’art. 1815 c.c.) non si limita a sancire la sola nullità della clausola,  ma dispone anche che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi.

Non v’è dubbio che la comparazione, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà, vada condotta tra il TEG (il costo promesso e quindi comprensivo di spese, oneri ed interessi, a qualsiasi titolo dovuti) e il tasso soglia e che il superamento del limite previsto dalla legge debba comportare la gratuità del rapporto così come previsto dall’art.1815, 2° comma, c.c.

Il Tribunale  è giunto a tale conclusione in quanto  nel contratto di mutuo era stato convenuto un tasso moratorio che deve essere calcolato sull’intera rata non corrisposta. Infatti scrive: “è certo che, perlomeno per il caso di mancato pagamento di tutte le rate, sul capitale dovrebbero corrispondersi integralmente sia gli interessi convenzionali che quelli moratori”.

L’applicazione di interessi usurari costituisce un fatto grave che provoca gravi danni all’economia in generale ed alla vita delle persone coinvolte nei debiti usurari (che non sono solo quelli bancari).

La disciplina è volta ad impedire che si possa surrettiziamente realizzare una “usura lecita” a danno dei soggetti meno abbienti; ciò che accadrebbe se nel determinare il tasso effettivo globale non fossero inclusi anche gli interessi di mora,le  commissioni, i costi  di intermediazione, di rinegoziazione, gli addebiti per il servizio incassi, per i servizi accessori, le spese di assicurazione, ecc. Trib. Brindisi 03 marzo 2017 mora sopra TSU

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