Tribunale di Campobasso, 28 novembre 2018
La banca viene condannata a restituire al cliente gli interessi che quest’ultimo le aveva pagato nel corso dell’ammortamento del mutuo a causa dell’errata pattuizione degli interessi moratori. Questi infatti erano stati pattuiti in misura superiore al Tasso Soglia antiusura, prefigurando quindi il contratto di mutuo viziato da usura originaria.
L’art. 2 della legge 108/96 sancisce l’impossibilità di pattuire interessi, che siano corrispettivi o moratori non importa, superiori al tasso massimo consentito trimestralmente (Tasso Soglia) dalla stessa legge antiusura, pena l’applicazione dell’art. 1815 c. c.c. che a sua volta sancisce, in detta circostanza la gratuità del mutuo. In tal caso il cliente dovrà restituire alla banca il solo capitale prestato, senza l’addebito di alcun interesse. Dunque gli interessi pagati fino a quel momento andranno restituiti e quelli sulle rate ancora a scadere non più richiesti.
Per la verifica di tale superamento occorre far riferimento alle pattuizioni contrattuali, e nulla importa se nel corso dell’ammortamento il cliente abbia o meno ritardato nel pagamento di una o più rate; quindi nulla importa se gli interessi moratori siano stati effettivamente applicati e pagati. Per la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori è sufficiente la pattuizione per rilevare l’illecito. Trib. Campobasso 29 novembre 2018 mora sopra soglia
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