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Le spese assicurative vanno sempre inserite nel TEG per il calcolo dell’usura

Corte di Cassazione Civile, sez. I n.8806 – 05 aprile 2017

La Suprema Corte nella fattispecie sostiene che le spese assicurative collegate al credito devono sempre concorrere alla formazione del TEG (tasso effettivo globale) da confrontare con il Tasso Soglia antiusura per valutare l’usurarietà del contratto. Escludere alcune voci di spesa, direttamente riconducibili al credito, come in questo caso, vorrebbe dire snaturare il dettato dell’art. 644 codice penale, ripreso poi dalla L. 108/96, finalizzati peraltro a reprimere il fenomeno dell’usura. L’articolo citato al c.5 infatti recita che “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

Secondo la Corte è fondamentale infatti che le normative di collegamento e le stesse Istruzioni di Banda d’Italia si coordinino sulla base della normativa citata (art. 644 c.p.) che detta i principi cardine della repressione del fenomeno usurario.

Pertanto diventa fondamentale collegare il costo dell’assicurazione al credito, se la spesa assicurativa è connessa al credito va sicuramente inclusa nel calcolo del TEG, che sia “obbligatoria” o “facoltativa”. La Corte in merito continua … “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà  di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione“.

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