Tribunale di Pistoia – sentenza n.921 del 20 ottobre 2016
Il Giudice nel caso specifico accoglie l’eccezione di nullità parziale ex art. 1815, co.2, c.c. del contratto di conto corrente per usurarietà dei tassi praticati acclarata, previa inclusione nel calcolo del T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto, quando queste costituiscono un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi.
Non v’è viceversa ragione sistematica per riservare alle CMS un trattamento diverso da quello spettante agli interessi passivi quanto al vaglio di usurarietà, laddove le stesse figurino in concreto applicate sull’importo massimo dell’esposizione di conto evidenziata nel trimestre, sia pure contenuta nei limiti del fido accordato, ovvero sull’esposizione eccedente l’ammontare dell’affidamento accordato o anche sulla massima esposizione di un conto non assistito da alcun affidamento (cd. conto scoperto). Tanto l’inciso finale “sotto qualsiasi forma”, contenuto nel primo comma dell’art. 644 c.p., quanto l’inciso “a qualunque titolo” contenuto nell’art. 1, primo comma del D.L. 394/2000, convertito con la legge n.24/2001, vale a definitivamente chiarire che la ratio legis della disciplina vigente in materia di usura è proprio quella di considerare usurari anche gli interessi corrispettivi dissimulati ovvero convenuti in appositi patti aggiunti, diretti ad aggirare il divieto posto dalla medesima disciplina imperativa; solo nel caso in cui, viceversa, le CMS risultassero convenute ed applicate con la funzione “remunerativa” e dunque, non in aggiunta agli interessi passivi per il correntista pattuiti per l’affidamento, ma al solo fine di compensare la banca della messa a disposizione del fido rimasto inutilizzato e limitatamente al periodo di detta mancata utilizzazione, sarebbe astrattamente legittimo non includere le commissioni nel calcolo del TEG ai fini del vaglio di usurarietà. trib-pistoia-20-ottobre-2016-interessi-usurari-e-cms
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