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Interessi di mora superiori al tasso soglia, il leasing è gratuito

Tribunale di Bergamo – 25 ottobre 2016 n.3114

Il Giudice condanna la società di leasing a restituire al suo cliente gli interessi pagati sul leasing a causa del superamento del Tasso Soglia da parte degli interessi di mora pattuiti, anche se non effettivamente pagati, per il solo fatto di essere pattuiti o convenuti superiori alla soglia di usura.

I principi enunciati dal Tribunale di Bergamo hanno portata generale, pertanto, non riguardano solo il contratto di leasing ma sono applicabili anche al contratto di mutuo e più in generale a qualsivoglia altro contratto di finanziamento.

Il caso è il seguente. Un soggetto conveniva in giudizio una società di leasing deducendo, fra le altre cose che il contratto stipulato prevedeva un tasso di mora superiore al tasso soglia fissato al momento della stipula e riferito allo strumento per il quale era causa. In conseguenza di ciò, richiedeva l’applicazione della sanzione civile di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. ossia, la conversione del contratto da oneroso in gratuito e la conseguente restituzione di quanto indebitamente pagato. Il Giudice affronta, risolvendoli, alcuni dei problemi giudici più interessanti e più controversi riguardanti la materia seguendo due metodi interpretativi che appaiono corretti: l’interpretazione letterale (alla quale ricorre in più punti della decisione, citando il testo delle disposizioni alle quali fa riferimento) e l’interpretazione sistematica delle disposizioni anti usura. Innanzitutto, partendo dal dato normativo (art. 644 c.p., art. 1 l. 108/1996 e art. 1 D.L. 394/2000, convertito con la L.24/2001), il Giudice ribadisce che sia per la normativa civilistica sia per quella penalistica sussiste usura già con la sola pattuizione, senza che sia necessario il pagamento degli interessi usurari. In pratica, il Giudice sulla base dell’interpretazione letterale delle disposizioni sopra citate addiviene alla conclusione che si ha usura non solo quando sono applicati in concreto gli interessi superiori alla soglia ma anche quando sono, semplicemente, pattuiti. Il secondo problema interpretativo, sul quale il Tribunale si sofferma, è, poi, la rilevanza, ai fini dell’usura, degli interessi di mora. Al riguardo il Giudice di merito ribadisce due principi che appaiono consolidati e condivisi anche da molte altre Corti di merito (cito fra i tanti il Tribunale di Genova e quello di Udine). Il primo è che gli interessi di mora sono da considerarsi rilevanti, ai fini della normativa anti usura, perché art. 1 D.L. 394/2000, convertito con la L.24/2001 lo prevede allorquando stabilisce che ai fini dell’accertamento sono da considerare gli “interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono permessi o comunque convenuti, a qualunque titolo”. Il secondo principio è che nella valutazione circa l’usurarietà, o meno, degli interessi applicati ad un contratto, non si possono sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Il terzo problema affrontato e risolto dal Tribunale di Bergamo riguarda la sussistenza, o meno, di soglie differenti, da prendere in considerazione, per interessi corrispettivi ed interessi moratori. In particolare, il Giudice si pone il problema se sia da applicare, o meno, l’aumento del 2,1% al tasso soglia da raffrontare al tasso di mora. Il Tribunale, pur dando atto della sussistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, ha ritenuto che la soglia stabilita dalla legge è unica ed è quella rilevata trimestralmente dalla Banca d’Italia e indicata  nei decreti ministeriali. Tale soglia non può essere superata né dagli interessi corrispettivi né da quelli moratori; in caso contrario, il contratto che sia di leasing o di mutuo è usurario. Secondo il Giudice di merito, diversamente opinando, si finirebbe per far assurgere la mora a una specifica categoria di credito con proprie soglie d’usura (laddove, invece, la mora è una semplice modifica del piano d’ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore), dando vita così ad una soglia specifica, più alta rispetto all’ordinario costo del credito. Ciò che, peraltro, genererebbe, inevitabilmente ed irragionevolmente, un limite d’usura elevato, vanificando l’intero sistema, visto che il limite dell’usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, laddove, invece, si vuol tutelare il cliente proprio contro tale evenienza. Si consideri, infatti, che il tasso soglia viene determinato sulla base di un aumento significativo del tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia di modo da consentire a banche e/o intermediari di tutelarsi contro il rischio connesso all’erogazione del credito, anche nel caso di mora. Secondo il Tribunale di Bergamo, pertanto, non trova giustificazione un ulteriore aggravio connesso all’aumento della soglia solo in caso di mora. L’ultima problematica affrontata dal Tribunale è quella riguardante l’applicazione della sanzione civile prevista dal secondo comma dell’art. 1815, comma II, c. c. nel caso in cui solo il tasso di mora superi il tasso soglia. Anche in questo caso il Tribunale da atto dell’esistenza di due orientamenti contrapposti ma sulla base di un ragionamento, ancora una volta fondato sull’interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 1815, comma II, c. c. giunge ad affermare l’applicabilità della predetta sanzione. Al riguardo vale la pena riportare letteralmente le parole del Giudice che ribadendo principi di diritto consolidati giunge ad affermare: “… L’art. 1815 co 2 c.c. prevede che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Trib. Bergamo 25 ottobre 2016 mora sopra soglia

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