Tribunale di Rieti, 14 maggio 2018
La banca viene condannata alla restituzione al cliente degli interessi pagati da quest’ultimo sul mutuo. Il contratto di mutuo presentava interessi moratori, e solo interessi moratori, pattuiti ad un tasso superiore al tasso soglia vigente al trimestre di stipula del contratto. Il Giudice nel caso specifico applica l’art. 1815 c.2 c.c. e dichiara non oneroso il mutuo in quanto usurario all’origine. Sempre secondo legge poco conta che gli interessi moratori non siano mai stati pagati dal cliente. Gli interessi moratori, al pari degli interessi corrispettivi, sono assoggettabili alla normativa antiusura, rilevabili al momento della pattuizione, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia o meno tardato nel pagamento di una o più rate del mutuo, e che quindi abbia effettivamente pagato interessi moratori.
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