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Interessi di mora pari a soglia di usura procedura esecutiva sospesa

Tribunale di Brindisi, 26 giugno 2018 








Il Giudice sospende la procedura esecutiva richiesta dalla Banca per usurarietà degli interessi moratori del mutuo.

Il tasso di mora nel caso specifico non era superiore al Tasso Soglia e nemmeno pari, ma lievemente al di sotto. Il Giudice ha però considerato che agli interessi di mora, da calcolarsi nel caso di situazione di ritardo nei pagamenti, non devono sommarsi a quelli corrispettivi perché di diversa funzione,  ma devono sommarsi alle spese previste dal contratto per la gestione delle situazioni di ritardo nei pagamenti.

L’ordinanza si allinea a quel filone di giurisprudenza che sostiene che, al superamento del Tasso Soglia, anche dei soli interessi moratori, mai sommati a quelli corrispettivi, il mutuo diventa gratuito, applicando quindi l’art. 1815 c.2 c.c. Agli interessi moratori vanno però sommate tutte le spese sostenute dal mutuatario connesse al mutuo ad esclusione di imposte e tasse (art. 644 c.p.). Nel caso degli interessi moratori le spese sono quelle relative alla situazione di inadempimento compatibili con il ritardo nei pagamenti. Trib. Brindisi 26 giugno 2018 mora come soglia

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