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Interessi di mora nel TEG per valutare l’usura del mutuo

  • Immagine del redattore: Atub Associazione Consumatori
    Atub Associazione Consumatori
  • 4 giu 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Tribunale di Ferrara – 20 aprile 2018 n.287 

Il Giudice si allinea all’orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza 04 ottobre 2017 n.23192 e 04 aprile 2003 n.5324) e sancisce la nullità degli interessi sul mutuo, di tutti gli interessi sul mutuo, anche quelli corrispettivi, a causa del superamento del Tasso Soglia da parte dei soli interessi moratori, irregolarmente pattuiti. Quindi, ai fini del calcolo del tasso soglia anti usura, sono rilevanti sia gli interessi corrispettivi sia quelli di mora. Ne consegue che, ai sensi dell’art.1815, comma 2, c.c. la clausola relativa agli interessi, siano essi corrispettivi o di mora, deve essere dichiarata nulla. Trib. Ferrara 20 aprile 2018 mora sopra soglia

 
 
 

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