Il Tribunale di Agrigento con sentenza del 10/12/2015 ha ricalcolato gli interessi su un finanziamento al solo tasso BOT a causa dell’errata indicazione da parte della finanziaria del TAEG in contratto. Al fine della determinazione del TAEG infatti occorre, ai fini della legge sulla trasparenza bancaria, annettere allo stesso tutte le spese sostenute per l’erogazione del credito, comprese quelle accessorie, se sostenute, come gli oneri per polizze assicurative, obbligatorie e non. Tribunale Agrigento 10 dic 2015 sentenza indeterminatezza TAEG
Atub Associazione Consumatori
Comments