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  • Atub Associazione Consumatori

In mancanza di documento di sintesi gli interessi ultralegali non sono dovuti

Tribunale di Forlì – 20 giugno 2018 

















Se non è presente allegato al contratto di credito il documento di sintesi, che rappresenta elemento fondamentale per provare il credito della banca, in quanto riporta le condizioni contrattuali al momento della sottoscrizione del contratto, i tassi devono essere calcolati ex art.117 Tub. Quindi la parte di interessi che supera il tasso BOT non è dovuta.

In assenza della dimostrazione di accordi in forma scritta dei tassi calcolati dalla banca si deve applicare, per il calcolo degli interessi debitori e creditori, il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione, ex art. 117, comma 7, lett. A Tub.

Per quanto riguarda invece le Commissioni di Massimo Scoperto, queste non dovute e quindi sono da restituire se non pattuite in contratto. Trib. Forlì 20 giugno 2018 ultralegali

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