Corte di Cassazione Civile – 04 ottobre 2017 n.23192
La Cassazione ribadisce che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti in contratto, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La ratio della legge vuole sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore. Come già la stessa Suprema Corte aveva detto in passato, in tema di contratto di mutuo, la legge che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori.
Gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, se usurari, rendono gratuito il contratto di mutuo. In tal caso alla banca non sono dovuti interessi. Quelli pagano devono essere rimborsati e quelli futuri stornati dalle rate a scadere. Corte di Cassazione 04 ottobre 2017 n.23192 mora sopra soglia
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