Tribunale di Firenze 20 giugno 2016 – n.2304
Il Giudice nel caso specifico condanna la Banca al pagamento dei danni non patrimoniali da lui quantificati per l’errata segnalazione del cliente alla Centrale Rischi, alla cancellazione dalla Centrale stessa ed al pagamento delle spese processuali. La Banca infatti ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e non deve procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, o nell’oggettivo dubbio sulla loro esistenza. La comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e di costituzione in mora deve essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito, cosicché la segnalazione è illegittima e deve disporsene la cancellazione se l’interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso. L’illegittima segnalazione pone il cliente in cattiva luce, esponendolo ad un permanente pregiudizio valutativo da parte degli istituti bancari. La tutela approntata dall’ordinamento è suscettibile di estensione anche contro comportamenti che, pur non offendendo l’onore o la reputazione o ledendo il nome o l’immagine fisica, menomino comunque l’immagine sociale dell’individuo.
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