Tribunale di Chieti – 24 agosto 2017
In questo caso specifico l’opposizione basa anche sul superamento del tasso soglia di usura con riferimento alla penale per estinzione anticipata prevista dal contratto di mutuo.
Secondo il giudicante ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2 cc., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Cass. 350/2013).
Considerato che la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere accomunate atteso che entrambe rappresentano il costo del mutuo erogato, assume rilevanza ai fini dell’applicazione della legge antiusura e del superamento del tasso soglia qualunque onere che sia collegato alla erogazione del mutuo e quindi anche il costo pattuito per l’estinzione anticipata dello stesso.
Nel caso di specie il giudice riduce il debito del cliente della banca alla sola quota capitale del mutuo, che quindi diventa non oneroso, a interessi zero, per superamento all’origine del Tasso Soglia.
Comments